Se c’è obbligo di quarantena in arrivo o al rientro il passeggero può rinunciare al volo e ottenere il rimborso dalla compagnia. E’ quanto ha stabilito il giudice di pace di Palermo crea un precedente importante per decine di migliaia di viaggiatori.
Il principio stabilito dal giudice Raffaella Piro si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio era previsto un periodo di quarantena.
In questo caso la vicenda vede protagonista l’avvocato palermitano Alessandro Palmigiano, esperto di tutela dei consumatori, che prima del lockdown aveva prenotato un volo per la Tunisia per un viaggio che avrebbe dovuto fare con i figli nel mese di agosto 2020. Una vacanza a cui l’avvocato è stato costretto a rinunciare – sebbene con l’emergenza Covid ancora in atto la compagnia Tunisair Express ha continuato a mantenere i voli Palermo/Tunisi – proprio perché a rientro avrebbe dovuto isolarsi per 14 giorni.
Fin dall’inizio la compagnia non ha voluto sentire ragioni, negando il rimborso per poi aprirsi alla possibilità di emettere un voucher. Che, però, alla fine non è mai arrivato. Così, assistito dai colleghi di studio Lucio Savagnone e Mattia Vitale, il legale palermitano ha avviato un contenzioso davanti al Giudice di Pace di Palermo che ha condannato Tunisair Express al rimborso dei biglietti, 1100 euro, oltre alle spese legali. “La soddisfazione – commenta l’avvocato Palmigiano – non è tanto per la sentenza favorevole, ma per il fatto che lo stesso principio può essere esteso a decine di migliaia di viaggiatori che sono stati costretti a rinunciare non per paura o per capriccio, ma solo perché non potevano permettersi uno stop di 14 giorni al rientro”.
Secondo il Giudice, infatti, sebbene il Decreto Cura Italia preveda l’emissione di un voucher, in tema di trasporto aereo prevale il Regolamento europeo 261/04, che stabilisce che, in caso di volo non fruito per causa non imputabile al passeggero, lo stesso ha diritto al rimborso. Il Giudice ha anche portato l’esempio delle altre compagnie che si stanno attivando al fine di procedere con i rimborsi dei voli annullati ove non venga fruito il voucher mentre Tunisair Express non aveva neanche trasmesso tale strumento.