Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, con ordinanza del 23 aprile 2026 si è pronunciato su una complessa controversia relativa ai contributi per il recupero di edifici di interesse culturale.

La vicenda ha visto contrapposta la Società Agricola M. R. alla Regione Siciliana e ai controinteressati R. A. e G. S..


La ricorrente chiedeva la sospensione del Decreto interassessoriale relativo all’assegnazione dei suddetti contributi, lamentando in particolare una discrasia nel punteggio attribuito alla propria istanza (passato dai 3 punti dei verbali ai 2 della graduatoria finale) e contestando l’ammissibilità del progetto – relativo ad un immobile sito nel messinese – presentato da G. S., difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

Il TAR Palermo ha analizzato nel dettaglio le doglianze della società agricola, a partire dalla questione del punteggio. Il Tribunale ha affermato che l’intervento dell’Amministrazione in sede di riesame, ha sanato l’incongruenza iniziale ripristinando il punteggio di 3, ponendo in essere una legittima rettifica tecnica e non un esercizio abusivo di autotutela.

Sono state invece respinte le richieste di ulteriori punti per l’urgenza e l’efficientamento energetico

Un nodo cruciale del contendere ha riguardato la posizione del controinteressato G. S. La società ricorrente sosteneva che l’intervento del controinteressato dovesse essere escluso poiché rivolto a una “torre normanna” di natura difensiva e non a una “dimora storica ad uso abitativo” come richiesto dalla legge regionale.

Tuttavia, il TAR ha accolto la tesi difensiva degli avv.ti Rubino e Valenza, supportata da relazioni tecniche che hanno dimostrato il processo storico relativo alla torre. Il monumento, pur nato per la difesa, si è trasformato nei secoli in residenza signorile, acquisendo aperture, scale esterne e cisterne domestiche. I magistrati hanno inoltre precisato che il requisito della “destinazione abitativa” (previsto dalla norma di riferimento) non va inteso come abitabilità immediata — spesso impossibile proprio a causa del degrado dell’immobile — ma come funzione storicamente consolidata del bene.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, confermando la legittimità della graduatoria.

Per effetto della pronuncia l’Amministrazione potrà provvedere ad erogare i contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria