Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Direttore ti ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrai dare all’allegato comunicato stampa del Sindacato CSA , comunicato che è in linea con la richiesta di chiarezza del Sindaco di Canicattì che vuole chiarezza in merito ad alcune affermazioni di questo Sindacato. Premettendo che tutto lo staff del Sindacato CSA resta disponibile al confronto giudiziario senza remore e per tale ha già preparato un consistente fascicolo da produrre quando sarà richiesto dalla magistratura. Comunque per fare chiarezza saranno inviati al sindaco delle lettere che tratteranno un argomento per volta, note senza commento  ma con l’indicazione delle norme violate. Pertanto ti prego di pubblicare la presente e l’allegata nota.


NOTA:

Coordinamento Sindacale Autonomo

Sezione Comune di Canicattì

OGGETTO: Richiesta revoca determinazione con la quale viene corrisposta l’indennità di risultato ai Dirigenti

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DELL’OIV

AL DIRIGENTE Dott.ssa CARMELA MELI

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LORO SEDE

E.P.C.

AL SIG. SINDACO

SEDE

CORTE DEI CONTI

PALERMO

S.E. IL PREFETTO

AGRIGENTO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL CAPO GRUPPO PDL . Di Benedetto Fabio

AL CAPO GRUPPO DEL PD Muratore Calogero

AL CAPO GRUPPO LISTA CORBO Giardina Giovanni

AL CAPO GRUPPO LISTA CANICATTI FUTURO Migliorini Antonio

MPA – Tiranno Antonio

CANICATTI’ FORTE E LIBERA – Comparato Alessio

CANICATTI’ PRIMA DI TUTTO – Milioti Giuseppe

I MERIDIONALI – Asti Gioachino

LORO SEDE

Il sottoscritto manifesta ancora il suo stupore per le somme liquidate a titolo di retribuzione di risultato ai Dirigenti e stigmatizza l’inopportunità di tale liquidazione stante che una moltitudine di dipendenti è in attesa di avere liquidato diverse voci di salario accessorio e pertanto si permette significare quanto segue:

Com’è noto, la legge 190/2012 prevede l’istituzione di un responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità ; in particolare, l’articolo 1, comma 7, recita: “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;

Il Sig. Segretario Generale che ha assunto tale carica e peraltro remunerato, vedi la determinazione sindacale n° 29 del 26 aprile 2013, che assegna una remunerazione che peraltro va oltre quanto previsto comma 2.1 12° periodo della circolare n° 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha la competenza ed è obbligato ad imporre il rispetto della legalità, tra l’altro la norma prevede delle pesanti sanzioni in capo allo

stesso nell’ipotesi che si verifichino fatti illeciti.

Per tanto Ci permettiamo esporre quanto segue:

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)” ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 – Supplemento Ordinario n. 197 all’art. 3 comme 5° testualmente sancisce “5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e’ condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance “

l’art. 5 dispone “1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.”

l’art. 7 al comma 2 lett. a) sancisce “ dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo”

l’Art. 9. sancisce :1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità e’ collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all’articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

l’art. 10 sancisce : 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Ed ancora quanto riportato dalle delibere CIVIT n. 89/2010, 104/2010, 114/2012, 1/2012 e 112/2012.

Premettendo che non esiste nessun dubbio sull’applicabilità del piano delle performance agli Enti locali vedi manuale delle linee guida pubblicate dall’ANCI 09/03/2011.

Come non esistono dubbi sul fatto che il piano delle performance non possa essere sostituito da altre relazioni come il PEG e/o relazioni generali di lavoro svolto durante l’anno, in questo senso si è più volte espressa l’ANCI.

In specie Con il PEG la Giunta Comunale assegna ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione per il nuovo anno unitamente alle dotazioni necessarie per realizzarli. Il PEG contiene il Piano della Performance (PdP).

Il Piano della Perfomance (Prestazione) è un documento di programmazione introdotto dalla normativa nazionale di cui al Decreto Legislativo 150/2010 (Riforma Brunetta), in tema di misurazione e valutazione delle prestazioni di ciascuna direzione e ciascun Dirigente.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un’entità (organizzazione in senso ampio, servizio, unità organizzativa o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi “aziendali” ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.

Vedi anche le specifiche introdotte dal D.L. 174/2012 che, convertito nella Legge n. 213, che reca “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”.

IL COMUNE DI CANICATTI’ NON HA MAI ADOTTATO IL PIANO DELLE PERFORMANCE

Per quanto sopra esposto è incontestabile che l’indennità di risultato ai dirigenti non poteva e non può essere erogata.

Da specificare che la determina di istituzione dell’OIV nel Comune di Canicattì prevede in modo chiaro che lo stesso deve valutare il piano delle performance.

Peraltro anche le modalità di erogazione non corrispondono al dettato normativo invero in ottemperanza a quanto disciplinato dalle norme sulla performance(legge Brunetta) la valutazione dove essere fatta sia complessivamente che individualmente con differenziazioni nella elargizione del compenso che tra l’altro non può essere erogato a tutti e nemmeno in parti uguali( il compenso deve essere erogato, se ci sono i presupposti, solo al 30% dei dirigenti) ed , inoltre, non esiste un criterio standardizzato per la valutazione dei risultati.

Non risulta, altresì, chiara la differenziazione tra indennità di posizione e indennità di risultato.

Ed ancora non risulta che siano stati rivisti i criteri di rideterminazione dell’indennità in virtù del fatto che il Comune di Canicattì è stato dichiarato dalla Corte dei Conti Ente strutturalmente deficitario.

Per quanto sopra non si evidenziano dubbi sul fatto che le determinazione di liquidazione dell’indennità di risultato relativi agli anni 2010 e 2011 sono state emesse in difformità al dettato normativo, pertanto si chiede

al Segretario Generale, nella sua qualità di garante anticorruzione e della legalità degli atti, di disporre la revoca di tutti gli atti relativi alla liquidazione, sotto qualsiasi forma, dell’indennità di risultato nonchè l’attivazione delle procedure per il recupero di quanto illecitamente è stato corrisposto.

Al Presidente dell’OIV (organo indipendente di valutazione) si chiede di avere copia degli atti inviati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in ottemperanza alla delibera n. 6/2013.

Al presidente dell’OIV si chiede, altresì, di rivedere e revocare tutti i pareri espressi al fine di favorire la corresponsione dei predetti compensi .

Si chiede, altresì, al Dirigente Dott.ssa Carmela Meli la revoca della determinazione Dirigenziale n. 760 del 6 maggio 2013 con la quale viene liquidata la somma di € 4.390,33 al Segretario Generale quale retribuzione di risultato relativo al secondo semestre 2010 , somme che oltre a non essere dovute, per mancanza del piano delle performance, è stata già liquidata con altra deliberazione nell’anno 2011.

Risulta incomprensibile come possa essere possibile che una somma possa essere liquidata due volte. Tale fatto dimostra che la gestione contabile è fuori controllo, nessuno si accorge di ciò che si paga ed a quale titolo si paga.

Alla Corte dei Conti e a S.E. Il Prefetto proponiamo di acquisire le relazioni a far data 2009 che hanno redatto i dirigenti per giustificare la loro gestione.

Canicattì 10/06/2013

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Giacomo Caruso