Riceviamo e pubblichiamo:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2013, proposto da San Caloiru Picciolu Farmacia S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Quintino Lombardo e Francesco Cavallaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Bianco in Palermo, via P.Pe di Villafranca n. 91;
contro
Comune di Favara in Persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Porrello, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Cordova n.95; Comune di Favara in Persona del Dirigente del P.O. N.4 Area Tecnica;
e con l’intervento di
ad opponendum:_Paolo Bongiorno, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Beatrice Micel e Giuliana Ardito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maria Beatrice Miceli, sito in Palermo, via N. Morello n.40;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Comune di Favara prot. 19398 del 30.4.2013 ricevuto in data 7 .5.2013, afirma del Responsabile P.O. 4 Area Tecnica ing. Alberto Avenia, avente ad oggetto ” Farmacia S. Caloriu Picciolu sas della d.ssa D’Anna – Favara -istanza di decentramento/ trasferimento dei locali”, con il quale è stato disposto il rigetto della predetta istanza;
– di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato e presupposto conseguenziale e comunque connesso, ivi compresa la determinazione del Sindaco del Comune di Favara n. 12 del 21 giugno 2013 avente ad oggetto “individuazione zone nuove sedi farmaceutiche legge n. 27 del 24.3.2012”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Favara in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2013 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare supportato da sufficiente fumus boni iuris, con riferimento alla violazione dell’art. 5, comma 2, L. 362/199, al difetto di motivazione ed al dedotto eccesso di potere per insufficiente istruttoria, non essendo chiare le ragioni della mancata valutazione dell’istanza di decentramento/trasferimento della ricorrente, anche alla luce dei non contestati dati di fatto della concentrazione di più farmacie nel centro storico ed in una zona ristretta e dell’esistenza di uno sfratto esecutivo nei confronti della stessa ricorrente;
ritenuto, peraltro, che non appare condivisibile la tesi del “blocco” su tali richieste in attesa di una futura ed incerta attività di ripianificazione globale delle sedi farmaceutiche, ciò traducendosi all’evidenza in una illogica abrogazione implicita dell’art. 5 citato, e considerato altresì che, in realtà, il Comune resistente risulta comunque avere provveduto alla istituzione di due nuove sedi farmaceutiche, con ciò operando proprio quella valutazione complessiva e globale dei fabbisogni dell’utenza che sostiene essere necessaria ai fini dell’apprezzamento dell’istanza della ricorrente;
ritenuto che al danno grave ed irreparabile, discendente anche dalla citata esecutività dello sfratto a carico della ricorrente, possa porsi rimedio mandando all’Amministrazione di valutare nel merito l’istanza della ricorrente, prioritariamente con riferimento alla sede da questa indicata, ma anche proponendo, se del caso, sedi differenti e pur sempre in una ponderata ottica di valutazione complessiva dei fabbisogni dell’utenza;
ritenuto che le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare della ricorrente e per l’effetto:
a) sospende gli atti impugnati mandando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente nei termini di cui in parte motiva;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo 2014.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2013












