amministrativeLe elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo sono alle porte. Ecco come si vota e qual è il meccanismo con cui l’Italia elegge i propri rappresentanti a Bruxelles. Possono votare tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Questa del 2014 sarà l’ottava elezione dell’Unione europea per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo, dalle prime elezioni che si sono tenute nel 1979.

In Italia, si vota nella sola giornata di domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza. Le circoscrizioni sono cinque: Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia); Nord Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (Sicilia, Sardegna).
Si vota disegnando una croce sul partito che si vuole sostenere e, se si desidera, si possono indicare fino a tre preferenze. I nomi dei tre candidati scelti si possono scrivere all’interno delle apposite righe, posizionate al fianco del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata. Bisogna scrivere nome e cognome, oppure soltanto il cognome del candidato o dei candidati scelti.
Ogni paese elegge un numero di eurodeputati in proporzione alla propria dimensione e popolazione. All’Italia spettano 72 eurodeputati, così suddivisi: 19 per il Nord Ovest, 13 per il Nord Est, 14 per il Centro, 18 per il Sud e 8 per le Isole.
Il sistema per l’assegnazione dei 73 seggi spettanti all’Italia è proporzionale con una soglia di sbarramento al 4% su base nazionale. Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero.
I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.


Come si vota nei Comuni inferiori ai 15.000 abitanti:

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.
Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia.

Per l’elezione dei consiglieri comunali, è possibile indicare un massimo di due preferenze, indicando il cognome dei candidati accanto al simbolo della lista a cui appartengono, oppure scrivendo solo i numeri progressivi dei candidati, secondo quanto risulta dagli elenchi affissi presso le sezioni elettorali. Se si decide di dare due preferenze, queste devono fare riferimento a persone di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Vengono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla loro posizione in lista.
Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva.
Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Come si vota nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti:

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:

1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato;

2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;

3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

In caso di parità di voti al primo turno, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio).

Al secondo turno viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.
I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.

In provincia di Agrigento si voterà per le amministrative in 5 comuni: Racalmuto, Naro, Caltabellotta, San Biagio Platani e Santa Elisabetta