tribunale-newCon Ordinanza n. 502/2014, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in riforma dell’Ordinanza del T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III n. 509/14, ha accolto ha accolto l’appello cautelare promosso da un dipendente dell’I.R.A.P.S. Onlus (ente cui in passato è stato revocato l’accreditamento presso l’Ass. Regionale alla Formazione professionale), L.P., che era stato escluso dall’avviso di selezione pubblica “Prometeo” bandito dal C.I.A.P.I. di Priolo.
In particolare, il C.G.A., ha accolto le doglianze già promosse dall’Avv. Giovanni Puntarello in prime cure, relative all’illegittimità di una clausola dell’avviso pubblico “Prometeo” che limitava la partecipazione al detto avviso pubblico, esclusivamente a quei soggetti risultassero iscritti all’Albo degli operatori della Formazione professionale di cui alla Circolare dell’Assessore Scilabra n. 1 del 15 maggio 2013.
Tale circolare aveva preteso limitare l’iscrizione al detto Albo degli operatori della formazione professionale, esclusivamente a quei soggetti che fossero stati assunti nell’ambito del sistema della formazione professionale ex L. 24 del 1976, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
La previsione contenuta nel bando e la successiva esclusione del sig. L.P. sono state ritenute illegittime.
Di conseguenza il C.G.A. ha condannato il C.I.A.P.I. di Priolo, la Giunta Regionale della Regione Sicilia, l’Ass. Regionale alla Formazione Professionale e l’Ass. Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali ad ammettere il sig. L.P. all’interno della graduatoria di merito dell’Avviso pubblico “Prometeo”, disponendo altresì che quest’ultimo venisse iscritto “con riserva” all’Albo degli operatori della formazione professionale di cui alla circolare n. 1 del 15 maggio 2013.