Il Tribunale del Riesame di Palermo, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palermo, il 17 giugno del 2013, avverso l’ex assessore e deputato regionale, Luigi Gentile nell’ambito della cosiddetta vicenda “Ciapi”.
L’organo collegiale ha ritenuto infondata l’accusa di corruzione, dando seguito al pronunciamento in merito della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione.
Lo stesso Tribunale del Riesame aveva in un primo tempo confermato l’ordinanza del Gip, ma la Suprema Corte, a cui si sono rivolti i difensori di Gentile, il 28 gennaio del 2014, aveva annullato con rinvio il provvedimento in quanto: “non assumono, dalle emergenze delle indagini quali ripercorse dall’impugnata ordinanza del Riesame, gli indispensabili caratteri di gravità ed univocità richiesti ai fini cautelari”.
In pratica, l’organo inquirente avrebbe fornito una generica rappresentazione delle modalità attraverso cui si sarebbe manifestato l’asservimento della funzione dell’ex assessore regionale ad interessi altrui, allorquando lo stesso rivestiva l‘incarico di componente del Cts del progetto “Co.Or.Ap.”, prima di essere eletto deputato all’Assemblea Siciliana.
Fra l’altro, la Suprema Corte aveva ravvisato come il Tribunale del Riesame, in prima istanza, non aveva preso in alcun modo in considerazione le notazioni critiche sviluppate nella memoria difensiva di Gentile, il quale asseriva di essersi dimesso dall’incarico suddetto, prima dei rilievi mossi dall’Olaf (organo di controllo della spesa comunitaria) al progetto incriminato.
L’odierno Tribunale del Riesame, recependo le osservazioni della Corte, ha, in effetti, rilevato, come nella richiesta cautelare del Pubblico ministero vi era carenza di un’elencazione delle sedute cui Gentile ha partecipato e di una descrizione delle delibere adottate nel corso di esse, in qualche modo inerenti lo sviluppo del progetto “Co.Or.Ap.”
In sostanza, il pubblico ministro ed il Gip non avrebbero dimostrato la presunta corruzione, poiché non hanno accertato come il Gentile, componente di un organo collegiale come il Cts, costituito da undici persone, sia riuscito a favorire terze persone.
In definitiva, secondo la Corte i Cassazione, che per il Tribunale de Riesame in fase di rinvio, Luigi Gentile “non doveva essere soggetto a misura cautelare”.
“Accolgo con grande soddisfazione e sollievo la decisione del Tribunale, in quanto mi risarcisce moralmente per un torto che ritengo, fondatamente, di avere subito – le prime parole pronunciate da Luigi Gentile dopo l’avvenuta decisione -. Continuo ad avere fiducia nel lavoro della magistratura, convinto, come lo sono stato fin dall’inizio, che la verità dei fatti alla fine verrà a galla e metterà il sigillo sulla totale mia estraneità alle accuse forzatamente mossemi, che mi hanno visto, ingiustamente, coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha scalfito la mia personale immagine di padre di famiglia, di professionista e di uomo politico”.
















