ustica-01Secondo la sentenza della prima sezione civile della Corte d’appello di Palermo, quanto avvenne nei cieli del basso Tirreno in occasione della strage di Ustica è da addebitarsi a un missile lanciato contro il Dc-9 da un altro aereo che intersecò la rotta del volo Itavia e sono da escludersi le ipotesi alternativa della bomba collocata a bordo o del cedimento strutturale.

La Corte d’appello ha dunque rigettato gli appelli che l’Avvocatura dello Stato aveva promosso contro quattro sentenze emesse nel 2011 dal tribunale del capoluogo siciliano in merito alla vicenda del 27 giugno 1980 (81 morti). A ricorrere al rito civile, citando i ministeri dei Trasporti e della Difesa, erano stati 68 familiari delle vittime assistiti dagli avvocati Daniele Osnato e Alfredo Galasso che in primo grado si erano visti riconoscere un danno pari a oltre cento milioni di euro.


Secondo la Corte d’appello rimane confermata la responsabilità dei due dicasteri per non aver assicurato adeguate condizioni di sicurezza al volo Itavia 870. La Corte ha dichiarato la prescrizione al risarcimento da depistaggio per intervenuto decorso del termine quinquennale. Ha però confermato il risarcimento da fatto illecito rinviando all’udienza del 7 ottobre 2015 per l’esatta quantificazione del danno.

“Con queste quattro sentenze – commenta l’avvocato dei familiari delle vittime, Daniele Osnato – la Corte di Palermo ha definitivamente chiuso, in punto di fatto, la vicenda giudiziaria identificando, al di sopra di ogni dubbio, che il Dc-9 sia stato abbattuto da un missile. Ogni contraria ipotesi è stata vagliata ed esclusa, compresa quella della bomba. Con buona pace di chi, ancora a distanza di 35 anni dal tragico evento, prosegue con informazioni deviate ed ipotesi del tutto prive di fondatezza. La verità processuale coincide in questo caso con la realtà degli eventi e cioè che quella sera il Dc-9 dell’Itavia è stato abbattuto in un atto di guerra non dichiarata ad opera di un missile non identificato”.

Per Daria Bonfietti, presidente dell’associazione familiari delle vittime, “è la conferma che leggendo bene non si può non scrivere, come già hanno fatto due sentenze delle Cassazione, che i ministeri sono responsabili. E che dopo la sentenza-ordinanza del giudice Priore, che ha accertato definitivamente le cause, ogni richiesta in sede civile non può che terminare, ragionevolmente, in questo modo”.