La legge di stabilità 2015 contiene una disposizione, l’art.1, comma 666, che riguarda l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche delle così dette “auto storiche”.
E’ utile, a questo punto, ricordare che fino al 31 dicembre dello scorso anno tutte le auto storiche erano esenti dal “bollo auto”.
Lo erano (e lo sono ancora) le auto ed i motoveicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale, i quali, proprio per la loro vetustà, ai sensi dell’art. 63 della legge n. 342 del 21/11/2000, sono esenti e soggiacciono esclusivamente in caso di circolazione nelle pubbliche aree, all’imposta nella misura forfettaria di 28,40 euro per gli autoveicoli e di 11,36 euro per i motoveicoli,.
Erano esenti anche gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, dopo aver compiuto vent’anni dalla data di prima immatricolazione o costruzione. Potevano essere considerati tali i veicoli costruiti specificamente per le competizione e quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, in possesso, però, di attestato di storicità e di interesse rilasciato dall’A.S.I. (Automobilclub Storico Italiano) o dal F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana).
Ora, come già detto, l’ambito di esenzione dal “bollo auto” viene drasticamente ridotto, restando limitato esclusivamente alle auto ultratrentennali. Gli altri veicoli, invece, pur se iscritti all’ASI o alla FMI, dal 1^ gennaio 2015 soggiacciono alle normali tasse automobilistiche.
Si ricorda che, qui in Sicilia, queste tasse hanno natura “erariale” e sono quindi disciplinate dalla normativa nazionale, anche se, in virtù della specifica previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana, seppure gestite dall’Agenzia delle Entrate, le stesse sono destinate ad affluire comunque alle casse regionali.
Proprio a causa della natura “regionale” delle tasse automobilistiche delle altre regioni italiane a statuto ordinario, è accaduto che alcune di queste regioni, avvalendosi della propria potestà legislativa, hanno mantenuto l’esenzione che il legislatore nazionale aveva voluto, invece, eliminare.
Un comportamento, però, che è stato ritenuto non conforme alla legge.
Infatti, con risoluzione n. 4/DF dell’1/4/2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che le tasse automobilistiche, così come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 297 del 26/9/2003, non sono “tributo proprio della regione”, per cui la disciplina di questo tributo rientra nella sfera di competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che, pur essendo titolari del relativo gettito, le regioni non possono modificarne i presupposti, nè cambiarne le aliquote al di là dei limiti massimi previsti dalla legge statale, nè disporre esenzioni o altre agevolazioni se non nei limiti previsti dallo Stato.
In pratica, le Regioni devono sempre agire nell’ambito stabilito dalla legge statale.
Per le auto storiche da 20 a 30 anni, pertanto, non c’è più niente da fare, Dovranno pagare il “bollo” come tutti gli altri veicoli in circolazione.
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