farmaciaSul ricorso proposto dalla Farmacia San Caloiru Picciulu sas di D’Anna Assunta all’insegna “Centrale” contro il Comune di Favara e con l’intervento ad opponendum del Dott. Paolo Bongiorno per l’annullamento del rinnovato diniego dell’autorizzazione al decentramento in via a. Moro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, in data 14/04/2015 definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e condanna il Comune di Favara al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali ed ordina che la sentenza  sia eseguita dall’autorità amministrativa.


La Farmacia “Centrale” del Comune di Favara era ricorsa al TAR impugnando il provvedimento con il quale il Comune di Favara aveva rigettato l’istanza di decentramento presentata alfine di trasferire la propria sede dal centro storico (via V. Emanuele) alla via A. Moro.
Tale istanza, perfettamente conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente, era stata motivata con riferimento all’intervento di un provvedimento giudiziale di rilascio dei locali della Farmacia per cessata locazione e al chiaro mutamento demografico subito nel tempo dal Comune di Favara, che è caratterizzato dallo spopolamento del centro storico e che va ad ubicarsi in una zona di insediamento abitativo della città priva di Farmacia, infatti la Farmacia più vicina (Dott. Paolo Bongiorno, opponentum) dista circa un chilometro.

La controversia sembrava conclusa con la sentenza Tar del marzo 2014, divenuta definitiva, con la quale testualmente si afferma: “sussistevano tutti i presupposti normativamente richiesti per l’accoglimento della istanza di decentramento, cosicché illegittimo appare il diniego frapposto del Comune di Favara, il quale non ha, peraltro, nemmeno adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio diniego” e la nota del Segretario Comunale (Dott. Amorosia) agli uffici competenti con la quale sollecitava l’annullamento in autotutela del diniego all’istanza e dar corso alla autorizzazione al trasferimento in ottemperanza alla sentenza del Giudice Amministrativo,” al fine di non esporre l’Ente a verosimili giudizi di ottemperanza per il caso di omissione, con correlativi danni economici da ritardo”.
La Farmacia ha, quindi, intimato all’Amministrazione Comunale di dare esecuzione alla decisione, invitando anche l’Ordine dei Farmacisti e l’ASP di Agrigento ad adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Comune di Favara, invece (per tutelare chissà quali interessi!), in palese spregio della pronuncia  giurisdizionale  del TAR ed in contrasto con la nota del proprio Segretario Generale ha reiterato il diniego al decentramento che non trova spiegazione alcuna, costringendo la ricorrente ad ulteriori iniziative processuali che non potranno che sfociare in profili di seria responsabilità per coloro che avrebbero dovuto provvedere ed ha dovuto nuovamente ricorrere al TAR e chiederne di nuovo l’annullamento.

Con questa ultima sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ritenuto illegittimo il diniego al rilascio dell’autorizzazione al decentramento della Farmacia, ed ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Dalla lettura della sentenza emerge, nel merito, che il Comune ha posto alla base del diniego al decentramento una motivazione inadeguata e comunque  illogica rispetto ai presupposti individuati dalla legge:

– Eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà manifesta della motivazione;
– Difetto e carenza di istruttoria;
– Violazione della normativa, per difetto di motivazione in merito alla pregressa istanza di decentramento e all’atto di diffida e messa in mora;
– Eccesso di potere per travisamento di presupposto essenziale;
– Eccesso di potere per non ottemperanza della sentenza TAR del Marzo 2014;
– Illegittimità per violazione della normativa vigente ed eccesso di potere per insufficiente istruttoria, stante anche la mancata adozione dei pareri obbligatori dell’Ordine dei Farmacisti e della ASP di Agrigento;
– Violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento.
– Illogicità e irrazionalità manifesta e sviamento dal pubblico interesse;

Il Comune non ha tenuto conto dell’ esigenza dell’assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione in una zona di nuovo insediamento abitativo al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico ed assicurare un’equa distribuzione sul territorio.