Il TAR di Palermo sez. II, Presidente Cosimo di Paola, Consigliere Federica Cabrini, Estensore Anna Pignataro

in accoglimento del ricorso proposto da un cittadino di Licata, difeso dagli Avvocati Angelo Armenio di Licata e Luigi


Fazio Gelata di Canicattì ha annullato, con sentenza in forma semplificata, il Decreto del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità

siciliana con cui la Regione ha ingiunto il pagamento di € 14.185,56 a titolo di sanzione per asseriti danni ambientali.

In particolare, il TAR di Palermo ha ribadito il principio secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Pertanto, il Giudici Amministrativi, ritenendo superfluo la trattazione del merito del ricorso, in accoglimento delle istanze presentate

dagli Avv.ti Fazio ed Armenio ha ritenuto, altresì, di trasmettere la Sentenza alla Corte dei Conti per ogni valutazione relativa ai possibili

profili di danno erariale dovuta all’inerzia dei funzionari della Regione.

Per effetto di tale sentenza, quindi, nessuna pretesa potrà avanzare la Regione che è stata anche condannata al pagamento delle

spese processuali.