ETHIKOS Per il Territorio -aps
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 la Legge 16 novembre 2018, n. 130 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, riportato in calce.
Con la conversione in legge del decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, i limiti che la Cassazione nel 2017 (Cass. Sez. 3 Penale, 6/6/2017 n°27958) aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si passa a 1000 mg/kg per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, contaminate da idrocarburi quali diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, cromo e arsenico; anzi a molto di più perché l’art. 41 prescrive che per gli idrocarburi, a differenza di tutti gli altri inquinanti, la valutazione venga fatta sul “tal quale”e non sulla “sostanza secca”.
La normativa attuale, d.lgs. n°152 del 2006, sinora limitava a 50mg/kg il valore degli idrocarburi nei fanghi sversabili sul terreno, confermata con argomentazioni dalla sentenza emanata dal TAR Lombardia il 20 luglio 2018 sulla base di un ricorso di alcuni Comuni della Lombardia.
C’è un dato incontrovertibile da cui non si può prescindere: la Decisione del Consiglio UE n. 20003/33/CE del 17 dicembre 2002, direttamente applicabile negli Stati membri, stabilisce in 500 mg/kg il limite (sul secco) per contenuto totale parametri organici (tra cui gli idrocarburi da C10 a C40), oltre il quale un rifiuto non può neppure essere smaltito in una discarica per inerti (punto 2.1.2.2), ma deve andare in discarica per rifiuti industriali. Mentre adesso, con l’art. 41 (1000 sul tal quale), si consente di concimare i campi agricoli da cui si ottiene il nostro cibo.
La residua condizione riposta nel testo normativo in questione approvato, della ricerca dei markers di cancerogenicita’ è in pratica generica ed alquanto inefficace praticamente, poiché richiederebbe la classificazione dei rifiuti effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ed eventuali controlli dell’autorità pubblica (probabilmente pochi considerato il personale esiguo impiegabile rispetto alla enorme quantità che si genererebbe). Ed una volta usciti gli idrocarburi anche cancerogeni, chi dovrebbero essere coloro preposti al controllo una volta sparsi in svariati terreni ed interrati ?!
Riteniamo che il decreto convertito in legge sia un attacco all’ambiente, alla sicurezza della catena alimentare Italiana ed in particolare della nostra regione Sicilia, perché con questi valori aumentati si determinerà una contaminazione delle falde acquifere e delle matrici alimentari con evidenti rischi tossicologici sull’uomo.
La situazione rimane comunque paradossale. Come rilevato da più parti, per smaltire i fanghi da depurazione in discarica il limite agli idrocarburi è fissato in 500 mg/kg e un terreno industriale deve essere bonificato se queste sostanze superano i 100 mg/kg. E invece, in virtù dell’emergenza, si sceglie di spargere su terreni e campi da coltivare fanghi con livelli di idrocarburi tali che non verrebbero accettati nemmeno in discarica, con tutte le conseguenze ambientali e sulla salute che ne possono derivare.
Nell’approvazione dell’art. 41 in Legge, non è stato tenuto affatto conto del “Principio di precauzione” statuito dalla Commissione Europea con Comunicazione del 2/2/2000, citato dall’art.191 del Trattato sul funzionamento dell’UE, il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente, dei consumatori riguardo gli alimenti, della salute umana, animale e vegetale, grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio; trattasi di un caposaldo normativo derivato dalla Conferenza Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, che prevede ragionevolmente di astenersi dall’emanare norme, quando ricorrono le condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.Pertanto
al fine di salvaguardare il nostro ambiente e la salute umana, chiediamo un intervento di impugnazione avverso il disposto del superiore Decreto convertito in Legge, in virtù delle prerogative istituzionali da parte degli Organismi dell’Amministrazione della Regione Sicilia.
OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO
UFFICIO STUDI
SALVATORE LICARI
SALVATORE CENTONZE
AGOSTINO CASCIO
SALVATORE RAMPELLO
Documento consegnato il 30 novembre c.a. all’On.le GIUSY SAVARINO Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Assemblea Regionale Siciliana, a Canicattì in occasione di un incontro pubblico su Politica Ambientale e Sviluppo Territoriale
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