E’ l’argomento del momento, anche alla luce delle tante cartelle che stanno arrivando ai cittadini canicattinesi. Stiamo parlando della Tari, la tassa si rifiuti, per dirla in modo semplice. Alcuni cittadini si stanno vedendo recapitare cartelle ( degli anni scorsi) di pagamento del  tributo  anche riferito a immobili sfitti, non abitati e privi di arredi e relative forniture di acqua, gas e luce.
In molti ci hanno chiesto lumi se tale richiesta risulta essere legittima o meno, su come debbono comportarsi. Dobbiamo dire che anche noi dopo un’attenta ricerca, non siamo riusciti a capire da che parte stare.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nelle linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla corretta applicazione della Tari (tassa sui rifiuti), ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari che risultino essere privi di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche e che di fatto non vengono utilizzate. Dunque, secondo il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o a attività commerciali e industriali non sarebbero state soggette al pagamento quanto meno della Tari
La tesi ministeriale si pone però in totale  contrasto sia con le pronunce della Cassazione che con l’interpretazione del legislatore (articolo 14, comma 3 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui “Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani), laddove prevede la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili” di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall’effettiva produzione dei rifiuti medesimi.


Detto questo e preso atto di questa asincronia legislativa, molti comuni non applicano La Tari su una seconda casa non abitata,  ma soltanto a precise condizioni:

La casa dovrà risultare totalmente  priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce per il periodo di riferimento; solamente  in questo caso il Comune considererà l’abitazione oggettivamente  non occupata e di conseguenza , esonerata dal pagamento della tassa sui rifiuti. Nel caso in cui  uno dei seguenti elementi venisse meno la Tari sarà dovuta da parte del proprietario dell’immobile.

A Canicattì sembra prevalere la pronuncia della Cassazione. In molti lamentano questa decisione perché oltre a dovere pagare un servizio di cui non usufruiscono, sicuramente è uno di quegli aspetti che non fa certo bene al mercato immobiliare.  Qualora l’amministrazione o gli uffici preposti del comune volessero apportare chiarimenti o integrazioni a quanto da noi fin qui detto, la nostra testata e a loro disposizione