Con sentenza n. 594 pubblicata il 23 febbraio 2023, la Seconda Sezione del T.A.R. Sicilia Palermo, ha annullato il provvedimento, adottato nel settembre 2021 con cui il Libero Consorzio comunale di Agrigento, aveva disposto nei confronti di una società di disbrigo pratiche auto la revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, così comportando la chiusura dell’attività.
Ad avviso dell’ex Provincia Regionale di Agrigento, l’azienda di consulenza automobilistica si era resa responsabile di “gravi abusi” nell’esercizio della propria attività, poiché avrebbe eseguito un accesso al sistema informatico europeo (SIS II) necessario per eseguire la nazionalizzazione di un veicolo, ma senza aver avviato nessuna pratica di nazionalizzazione.
In verità, il gestore dell’attività di disbrigo pratiche auto, agli inizi del 2021 aveva ricevuto un cliente presso il suo studio di consulenza che avrebbe preteso l’immatricolazione di un veicolo con targa straniera, sebbene non impossesso dei documenti in originale.
Sennonché, nel rifiutare di avviare la pratica di nazionalizzazione in assenza dei documenti in originale, il titolare dell’agenzia di disbrigo pratiche, insospettito dal comportamento del cliente, che peraltro si era impegnato a fare ritorno presso lo studio di consulenza con i documenti in originale, decideva di consultare il sistema informatico SIS II per controllare la provenienza del veicolo.
Tuttavia, il sistema generava un segnale di alert evidenziando come il veicolo oggetto di visura potesse avere una provenienza non regolare.
Contattato prontamente dalle forze dell’ordine, il titolare dell’agenzia di disbrigo pratiche forniva subito le delucidazioni del caso, rendendosi disponibile ad ogni collaborazione.
Tuttavia, del tutto inaspettatamente, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonostante la collaborazione dell’imprenditore, decideva di revocargli l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Ritendo ingiusto un simile provvedimento, il titolare dell’agenzia decideva di ricorrere al T.A.R., affidandosi agli Avv.ti Giovanni Puntarello, Luigi Termini e Luciana Maria Russo.
Nel promuovere ricorso per conto della propria cliente, i suddetti avvocati evidenziavano come il provvedimento di revoca non spiegava in nessun modo perché il fatto ascritto all’agenzia di disbrigo pratiche, avesse integrato gli estremi del grave abuso, tale da disporre la chiusura dell’attività.
Ebbene, con la sentenza sopra menzionata, il T.A.R. ha accolto le tesi degli Avvocati Puntarello, Termini e Russo, stabilendo come “Ora, è del tutto evidente che la connotazione di una condotta quale «grave abuso» deve essere assistita da idonea valutazione volta anche a rendere intelligibili le ragion per le quali l’Amministrazione, nel ventaglio delle possibilità offerte dall’ordinamento, giunga all’applicazione della misura più afflittiva, considerato che la disciplina di riferimento contempla anche la possibilità della sospensione in ipotesi di «accertate irregolarità persistenti o ripetute”.
L’agenzia di disbrigo pratiche auto potrà allora finalmente riaprire consentendo all’imprenditore di riprendere la propria attività lavorativa
Home Rubriche Costume e società Il Tar salva un’agenzia di disbrigo pratica automobilistiche di Ravanusa














