Riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino anti-COVID 19 e il decesso di un giovane agrigentino, F. D. le iniziali, all’epoca di anni 35, che nell’aprile 2021 si era sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca.
Nell’aprile 2021, il giovane agrigentino, in ottima salute, veniva invitato dall’Amministrazione per cui lavorava a sottoporsi alla vaccinazione. A distanza di circa dieci giorni dalla somministrazione del vaccino, il giovane moriva improvvisamente, lasciando moglie e tre figli. L’autopsia, disposta in ragione della morte improvvisa, evidenziava che il decesso era avvenuto per “Miocardite”.
A conclusione di un lungo iter amministrativo, la moglie, assistita dall’Avv. Angelo Farruggia, è riuscita ad ottenere ad opera dello stesso Ministero della Salute il riconoscimento del nesso di causalità tra il decesso e la somministrazione del vaccino, quindi, del diritto all’indennizzo a carico dello Stato.
Nel contesto dell’incertezza scientifica che ancora governa la materia dei danni conseguenti alla vaccinazione, commenta il legale, Avv. Angelo Farruggia del Foro di Agrigento, si tratta di un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti COVID 19.
Sono tanti, infatti, i danneggiati che a seguito di gravi sequele verificatisi dopo la somministrazione del siero, non riescono ad avere diagnosi certe e per questo sono costretti a continue visite specialistiche a loro spese. L’incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di causalità con il vaccino, impediscono loro di accedere ai ristori economici.
Il riconoscimento del nesso di causalità, apre altresì la strada all’azione risarcitoria nei confronti delle Case Produttrici dei vaccini e, ad avviso del legale, dello stesso Ministero della Salute.
La vaccinazione, prima raccomandata e poi divenuta obbligatoria, mirava alla salvaguardia di un interesse e/o obiettivo collettivo, che era quello della massima copertura vaccinale.
Sotto questo profilo, dunque, mirando alla tutela della salute, non solo del singolo, ma dell’intera collettività, assumeva la connotazione, del resto così veniva pubblicizzata anche con spot istituzionali, di un dovere morale che ogni cittadino aveva verso la comunità.
Bisogna, allora, chiedersi, prosegue il legale, se in un ordinamento come il nostro, di natura solidaristica, non sia doveroso che la collettività si faccia carico di garantire, al di là dell’aspetto indennitario, un adeguato ristoro in favore di coloro che hanno subito danni a causa della vaccinazione anti- Covid 19.
Partendo da questa premessa, in un contesto in cui lo Stato italiano ha introdotto lo scudo penale per i vaccinatori, e le case Farmaceutiche nei contratti di fornitura dei vaccini hanno preteso di introdurre in loro favore apposite clausole di esonero da responsabilità, occorre chiedersi se, al di là della prova di una loro precisa responsabilità, non sia corretto che le stesse e, comunque, i Governi dei singoli Stati membri dell’Unione, là dove emerga l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e i danni alla salute, si facciano carico, anche attraverso l’apposita istituzione di un fondo, eventualmente finanziato con fonti comunitari, dell’integrale ristoro dei danni, per come del resto avvenuto a causa dei danni da trasfusione da sangue infetto.
Sappiamo tutti che intorno ai vaccini ruotano considerevoli interessi economici. Sia bene inteso, prosegue il legale, che non mi scandalizza che la Case Farmaceutiche conseguano ingenti utili dalla vendita dei vaccini, ritengo tuttavia che a fronte dei ragguardevoli guadagni e del fatto che l’attività di ricerca è stata in massima parte finanziata con denaro pubblico, non vedo il perché le stesse debbano andare esenti da eventuali obblighi risarcitori, e non debbano, comunque, contribuire, con gli extraprofitti, al ristoro dei danni subiti dai danneggiati da vaccinazione Anti – COVID 19.