
Egli nacque a Naro (Agrigento) il 20 febbraio 1877 e morì a Roma il 24 aprile 1946.
Messina compì gli studi universitari a Sassari, dove aveva seguito il padre ingegnere.
Si laureò nel 1898 con una tesi (pubblicata l’anno successivo) su un tema scelto da lui stesso, La promessa di ricompensa al pubblico, che rappresentò una
esemplare monografia nella quale nessuno potrebbe riconoscere un lavoro giovanile, tanto è già piena e robusta la maturità del pensiero, tanto è ricca e varia l’informazione, tanto sono sapienti e rigorosi l’ordine della trattazione e il metodo della ricerca.
Non ebbe maestri, ma frequentò assiduamente Flaminio Mancaleoni e la sua ricca biblioteca.
Quale modello ideale scelse invece Giacomo Venezian.
Nel 1902 vinse il concorso per la cattedra di diritto civile all’Università (allora ‘libera’) di Perugia, e l’anno successivo passò a quella di Macerata. Nel 1911 venne chiamato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo per la cattedra di procedura civile; passò poi a quella di diritto civile, quando Leonardo Coviello fu chiamato a Napoli.
A Palermo, dove ritrovò Salvatore Riccobono (suo professore a Sassari nel 1897), iniziò a esercitare la professione di avvocato.
Nel 1934 fu chiamato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma per la cattedra di diritto civile, e dedicò la sua prolusione, purtroppo non pubblicata, al tema Il diritto civile giurisprudenziale; a Roma divenne anche membro del Consiglio superiore forense. Nell’università, ebbe due allievi ‘diretti’: anzitutto Gioacchino Scaduto, che sposò la sua figlia maggiore, e poi Mario Allara.
All’inizio del secolo Messina frequentò «gli ambienti ove il riformismo dell’età giolittiana avrebbe dovuto dare il meglio di sé».
Nel 1903, su proposta dell’economista Giovanni Montemartini (direttore dell’Ufficio del lavoro, appena istituito presso il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio), gli venne affidato dal Consiglio superiore del lavoro (corpo consultivo di alto livello costituito nel 1902) il compito di «elaborare il materiale concordatario, che originariamente era stato raccolto per studiare un progetto di legge sul contratto di lavoro».
Egli partecipò poi, in qualità di esperto e su designazione del ministero, ad alcune sedute del Consiglio del lavoro indette per elaborare una specifica proposta di legge. Nella sua relazione La personalità giuridica delle associazioni professionali (1907) si oppose in modo vigoroso alla proposta del delegato della Lega nazionale delle cooperative, il socialista Gino Murialdi, di riconoscere la personalità giuridica alle associazioni sindacali; la vicenda è ben ricostruita in P. Passaniti, Filippo Turati giuslavorista, 2008; riteneva infatti che sarebbe stato opportuno concentrarsi, più che sui soggetti sindacali, sull’attività sindacale (Per il regolamento legislativo dei concordati di tariffa, 1907).
Oltre all’attività giuridica, Messina svolse anche attività politica.
Nel 1919 aderì al Partito popolare italiano, appena fondato da Luigi Sturzo, che «lo spinse a occuparsi attivamente di politica e lo volle candidato, senza successo, alle elezioni per il Parlamento» del 16 novembre di quell’anno.
Dieci anni dopo, ormai in pieno regime fascista, Messina fu eletto in Parlamento nella XXVIII legislatura, e svolse la sua attività di deputato dal 20 aprile 1929 al 19 gennaio 1934 (Camera dei deputati, Indice generale dell’attività parlamentare dei deputati, legisl. XXVIII).
Sennonché, dall’attività politica «presto si ritrasse non senza amarezza».
Vero è che la sua «dirittura morale […] costituì un ostacolo a pervenire nella vita politica ad una posizione di primo piano».
Messina ebbe, infine, una notevole «attitudine a legificare», specie in materia agraria; non a caso fu amico intimo del giurista Ageo Arcangeli, specialista tra l’altro di diritto agrario, che egli commemorò a Roma (Ageo Arcangeli, in Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli, 1937).
Scrisse su tutte le principali questioni di diritto agrario: dalle migliorie alla locazione dei fondi rustici, ai contratti collettivi in agricoltura, alla bonifica, agli usi civici; e molti di questi temi li riprese come parlamentare.
Partecipò, come consigliere tecnico della delegazione italiana, alla Conferenza internazionale del lavoro del 1933 a Ginevra e soprattutto, negli anni successivi, ai lavori per la preparazione del ‘libro delle obbligazioni’ del codice civile (Ministero di Grazia e Giustizia, Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941): progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro, 5 voll., 1942).
Riguardo alle opere di Messina sul diritto civile e processuale, rimandiamo anzitutto a quanto già detto riguardo a La promessa di ricompensa al pubblico e alle opere di diritto agrario.
Devono poi essere rammentati gli scritti dedicati ai diritti potestativi: Sui così detti diritti potestativi (1906) e Diritti potestativi (1938). Si trattava di una categoria importata in Italia da Giuseppe Chiovenda, e che Messina difese «dalle più insidiose o seducenti o abbaglianti obbiezioni, da quelle del Rocco e del Coviello a quelle del Ferrara» (quest’ultimo fu da lui accusato di usare petizioni di principio: Sui così detti diritti potestativi, cit., rist. 1948, p. 22 nota 80), per finire con quelle di Francesco Carnelutti (Maroi 1947, rist. 1956, p. 572).
Nel 1938 pubblicò Diritti facoltativi, contribuendo a far scomparire dal codice civile del 1942 questa ambigua espressione.
La serie di tre articoli La simulazione assoluta (1907-1908) si rivolse contro la seconda edizione (1905) del libro Della simulazione dei negozi giuridici di Francesco Ferrara, il suo «competitore» (Cicu 1947, p. 107), che ingaggiò subito con lui una cruenta polemica (in La simulazione assoluta, «Rivista di diritto commerciale», 1908, 5 e 6, pp. 460-82 e 550-73). La controversia ebbe peraltro il merito di perorare e preparare la riforma della materia (Fulvio Maroi parlerà poi di «dissidio per amore della scienza»: 1947, rist. 1956, p. 577). Con Ferrara, Messina fu invece d’accordo riguardo all’ammissibilità del negozio fiduciario anche nel diritto italiano.
Al 1902 risale il denso scritto intitolato Contributo alla dottrina della confessione, pubblicato come nota a sentenza sul «Foro sardo» e in cui Messina condensò uno studio che aveva progettato in tre volumi.
Da processualista egli patrocinò «l’accoglimento dell’oralità del giudizio» (Sulla riforma del codice di procedura civile, 1933).
Infine, i civilisti contemporanei riconoscono unanimemente che al suo studio incompiuto sull’interpretazione del contratto (L’interpretazione dei contratti. Studi, 1906) risale la tesi, oggigiorno pacifica, sul carattere vincolante delle regole legali su questo tema (cfr. L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, 1991, p. 31 nota 57).
Messina fu il primo autore italiano che riconobbe la necessità di tener conto della disparità di forza contrattuale tra le parti del rapporto di lavoro e, di conseguenza, di favorire lo sviluppo di normative inderogabili di contratto collettivo. Il suo studio giuslavoristico più citato è senz’altro quello sul concordato di tariffa (oggigiorno si parla di contratto collettivo), I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro (1904), «tuttora fondamentale e ineguagliato per la profondità di analisi dogmatica e fecondità di risultati» (Mengoni 1978, p. 449).
Anzitutto, Messina argomentò l’«obbligatorietà giuridica dei concordati di tariffa», ignorati pochi anni prima da Lodovico Barassi (in Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 1901). Tale soluzione contrattuale venne adottata anche dalla giurisprudenza probivirale.
Quanto all’effetto esercitato da tale concordato di tariffa sui futuri contratti di lavoro, Messina fu il primo autore italiano a superare la teoria atomistica, secondo la quale il contratto collettivo rappresenterebbe un ‘semplice’ contratto cumulativo di tanti contratti individuali quante sono le coppie di individui rappresentati dalle associazioni stipulanti (così A. Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro, «Rivista di diritto commerciale», 1903, 1, pp. 99 e segg.), e a confrontarsi con la teoria della rappresentanza di Philipp Lotmar. Orbene, su questo punto Messina affermò che
si deve ammettere che le parti si scambino la promessa d’intender trasfuso nelle contrattazioni individuali il contenuto delle tariffe, quando non l’abbiano richiamato espressamente. Non è esatto sostenere l’assenza di un tale impegno iniziale riducendo le tariffe a servire di base di fatto pei futuri contratti se nella conclusione di questi, e non prima, le parti vi si riferiscono esplicitamente o presuntivamente tralasciando di regolare i punti previsti dalle tariffe […]. Il solo fatto che nella pratica s’incontrano delle resistenze alla partecipazione ai concordati è la migliore prova che si sente quell’impegno iniziale e che avviene lo scambio di quella promessa» (I concordati di tariffe, rist. in Scritti giuridici, 4° vol., 1948, p. 38).
Come si vede, Messina risolse il problema dell’efficacia delle clausole collettive sui rapporti di lavoro facendo ricorso all’obbligo di considerarle parti dei contratti individuali nei quali, per così dire, si incorporano ‘fisicamente’. L’assunzione di tale obbligo passava, secondo lui, attraverso il rapporto di rappresentanza con i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo:
Per comodità pratica […] il concordato si fissa con l’opera di rappresentanti, [e] in quanto agli effetti della rappresentanza non c’è che riferirsi ai principi di diritto comune (pp. 26-27).
Proprio il rapporto di rappresentanza comportava, infine, «che le parti sono dispensate nella conclusione dei contratti di lavoro dal manifestare nuovamente la loro volontà sui patti regolati dal concordato»
Estrapolato dall’Articolo di Luca Nogler
Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto (2012)
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PS: l’Avvocato Messina,, nel 2023 è stato ricordato da Vincenzo Cavaleri nel suo articolo su Sicilia On Press, in occasione nel 146mo anniversario della sua nascita col titolo ” FAMOSO NEL PANORAMA GIURIDICO ITALIANO E DIMENTICATO A NARO DOVE NACQUE”
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Ricordato anche nel 1986 presso il Centro Studi Sturzo della DC di Naro, nella conferenza avente come titolo ” Attualità del pensiero giuridico, politico e sociale di Giuseppe Messina e Luigi Sturzo” a cura dell’ Avv. Giovanni Tesè.












