G.M. , di sessantacinque anni, affetto da sindrome di down, incapace di intendere e di volere, abita da diversi decenni in un alloggio popolare ad Agrigento a seguito di cessione dello stesso da parte dell’originario assegnatario. Nell’anno 1998 la tutrice dell’handicappato chiedeva la regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio ma la commissione provinciale assegnazione alloggi esprimeva parere negativo asserendo la mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, poiché si trattava di un alloggio composto da tre vani utili, mentre il richiedente risultava unico componente del nucleo familiare. Tutto ciò senza tenere conto del fatto che il richiedente, a causa delle condizioni di salute, non è autosufficiente, e coabita con la nipote, come risultante da certificazione inerente lo stato di famiglia. La legge vigente prevede che il numero dei vani utili in materia di assegnazione di alloggi popolari debba essere corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno; pertano nel caso dell’handicappato vi era una piena osservanza del dato normativo. Ma il Comune di Agrigento, sulla base del parere reso dalla commissione provinciale assegnazione alloggi, ordinava l’immediato rilascio dell’immobile. Da qua la determinazione della tutrice di proporre un ricorso giurisdizionale , con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, avverso il parere negativo reso dalla commissione provinciale assegnazione alloggi popolari nonchè avverso l’ordine di rilasciare l’alloggio popolare. Già in sede cautelare il tar Sicilia Palermo, sez. 2, Presidente Giorgio Giallombardo, relatore il consigliere Carlo Modica, aveva accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati avanzata dall’avv Rubino. Anche In sede di trattazione del merito della controversia il tar Sicilia Palermo, sez. 2, Presidente Nicola Monteleone, relatore il consigliere Roberto Valenti, ha ritenuto fondate le censure formulate dall’avv. Rubino, ed ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati. Pertanto l’handicappato potrà mantenere l’alloggio popolare, e potrà anche richiedere l’indennizzo previsto dalla cd. legge “Pinto” per l’eccessiva durata del processo, protrattosi per oltre undici anni.