Condannato il Ministero di Giustizia per le procedure di un esame di avvocato. F.B. di 36 anni di sciacca praticante avvocato aveva partecipato agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ma era stato escluso per annullamento del parere di diritto penale per un’ipotesi di plagio. Proponeva pertanto un ricorso giurisdizionale con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglieva l’istanza cautelare proposta ritendendo il ricorso palesemente fondato. Ma la commissione esaminatrice procedeva al riesame degli elaborati senza garantire l’anonimato degli stessi e disponeva nuovamente l’annullamento della prova scritta del praticante avvocato saccense sulla base di una motivazione analoga rispetto a quella già ritenuta illegittima dal Cga. Pertanto il giovane saccense proponeva un nuovo ricorso davanti al Cga, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, per la declaratoria di inefficacia degli atti emessi dalla commissione esaminatrice in violazione ed elusione della precedente ordinanza cautelare resa dal cga nonchè per l’adozione delle opportune misure attuative della precedente ordinanza cautelare. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, presidente Luciano Barra Caracciolo, relatore il consigliere Alessandro Corbino, ritenendo non garantito l’anonimato degli elaborati, ha accolto anche il nuovo ricorso ordinando alla commissione esaminatrice di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati e condannando il ministero della giustizia al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare liquidate in euro millecinquecento oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto, per effetto della nuova pronunzia del Cga, la commissione esaminatrice dovrà procedere ad un riesame degli elaborati previa fotocopiatura del compito da esaminare e successiva eliminazione di ogni annotazione o segno derivanti da precedenti correzioni.












