Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso la sentenza relativa al ricorso presentato dal commercialista Antonio Inglima riguardante la presunta l’illegittimità dell’elezione dei revisori dei conti al comune di Canicattì. Il T.a.r. ha ritenuto che il presidente del Consiglio Mimmo Licata, ha operato seguendo tutti i parametri previsti della legge e pertanto ha giudicato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali che ammontano a circa 1000 euro. I fatti si riferiscono al luglio scorso. Uno dei candidati esclusi, infatti, Antonio Inglima 36 anni, residente in città, aveva presentato ricorso al Tar, dopo la sua esclusione affidandosi agli avvocati Salvatore Lo Re e Ignazio Valenza. Il ricorso era stato presentato nei confronti del Comune, nella persona del sindaco pro tempre e dei tre revisori eletti nella seduta del Civico consesso avvenuta a metà luglio. I revisori eletti erano stati : Stefano Lo Giudice, Angelo Ferrante Bannera, Riccardo Martines. Nel marzo del 2011, è scritto nel ricorso, il comune provvedeva a pubblicare un avviso per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2011/2013. Il 29 marzo, Antonio Inglima, presentava relativa domanda prima della scadenza naturale della selezione fissata per il 12 aprile. Successivamente pervenivano fuori termine ma sono state ammesse altre cinque domande tra le quali quella di Riccardo Martines, poi nominato il 15 luglio scorso componente del collegio dei revisori dei conti. Ma c’è di più. Infatti, al momento della votazione in aula della delibera poi approvata dal consiglio comunale e per la quale al Tar è stato chiesto l’annullamento sia Riccardo Martines che Antonio Inglima avevano riportato la stessa votazione,sei preferenze ciascuno. A questo punto, è scritto ancora nel ricorso inoltrato al Tar dai legali di fiducia, nonostante i molteplici dubbi che sono stati sollevati in merito alla scelta della sorta di “spareggio” tra i due candidati si è comunque proceduto ad una seconda votazione al fine di stabilire a chi spettasse il posto di terzo componente. Per questi motivi i legali rilevano che è stato violato l’articolo 1 della legge elettorale 48/del 91 modificata con l’articolo 57 che rileva come in Sicilia ogni consigliere comunale ha diritto di eleggere un solo componente e quindi ad esprimere una sola preferenza all’interno alle operazioni di voto. Inoltre, l’elezione del collegio dei revisori sarebbe nullo perché le candidature per partecipare alla selezione dovevano essere presentate entro mezzogiorno del 12 aprile e non dovevano essere ammesse oltre quella data altre domande. I legali di Inglima, chiedevano al Tribunale Amministrativo Regionale l’immediata sospensione del collegio dei revisori dei conti in attesa che lo stesso organismo affronti la vicenda ed entri nel merito. Adesso il TAR si è pronunciato sciogliendo ogni dubbio.















