Il sig. I.V. nell´ anno 1986 presentava una istanza di concessione in sanatoria per un immobile sito in via vittorio emanuele a naro. Nonostante la pendenza della domanda di sanatoria il comune di naro, ventisei  anni dopo la presentazione della domanda, ha ritenuto di ingiungere la demolizione delle opere abusive ai figli dell´ originario richiedente, nelle more deceduto. Gli eredi si sono allora rivolti al tar, con il patrocinio degli avvocati girolamo rubino e leonardo cucchiara, chiedendo l´ annullamento, previa sospensione, dell´ ingiunzione di demolizione, sostenendo, tra l´ altro, che dopo ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria per effetto del pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio la concessione in sanatoria si intende tacitamente assentita.  Il Tar Sicilia Palermo sez. seconda, Presidente il dr. Filippo Giamportone, Relatore la dr.ssa Maria Barbara Cavallo, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sui ricorrenti, aderendo alle prospettazioni degli avvocati rubino e cucchiara ha accolto la domanda di sospensione dell´esecuzione dell´ ingiunzione di demolizione impugnata. Pertanto fino alla definizione del giudizio di merito davanti al tar l´ ingiunzione di demolizione emessa dal comune di naro non verra´ eseguita.