I signori Li Calsi Giuseppe,Bruno Salvatore e Insalaco Antonio, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Fabio Li Calsi, avevano proposto dei ricorsi avverso la graduatoria relativa alla selezione interna per soli titoli per la copertura di n.8 posti -profilo professionale di Ufficiale di Polizia Municipale -Cat.D della Direzione Polizia Municipale, riservata eslcusivamente al personale a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Canicattì nella categoria “C” del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del comparto Regioni ed Autonomie Locali. In particolare i ricorrenti censuravano l’ammissione al concorso di tre candidati asseritamente privi del titolo di studio prescritto per l’ammissione alla selezione,segnatamente di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, essendo in possesso di un diploma di maturità magistrale di durata quadriennale. Inizialmente il ricorso veniva proposto innanzi il Giudice del Lavoro di Agrigento, che si dichiarava privo di giurisdizione, e successivamente riassunto davanti al Tar Sicilia. Si sono costituiti in giudizio sia alcuni vincitori del concorso, rappresentati e difesi dall’avv. Girolamo Rubino, sia il Comune di Canicattì, rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Vaccaro dell’Ufficio Avvocatura Comunale di Canicattì , per chiedere il rigetto del ricorso ; in particolare gli avvocati Rubino e Vaccaro hanno sostenuto l’equivalenza del diploma di scuola magistrale al diploma di scuola media secondaria di secondo grado ai fini dell’ammissione alla selezione, citando dei precedenti giurisprudenziali favorevoli a tale tesi. Il Tar Sicilia Palermo Sez. 2, Presidente il  Dr. Nicolò Monteleone, Relatore il Consigliere dr.ssa Federica Cabrini, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Vaccaro ha respinto i ricorsi proposti dai signori Li Calsi Giuseppe,Bruno Salvatore e Insalaco Antonio, ritenendo legittimo l’operato della commissione esaminatrice. Pertanto, per effetto della pronunzia resa dal Tar Sicilia, a distanza di quasi dieci anni dalla indizione della selezione nessuna modificazione postuma della graduatoria verrà posta in essere, sebbene nelle more del giudizio uno dei vincitori sia deceduto.