Il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica avverrà con la legge elettorale n. 270 del 21 dicembre 2005. Vi descriviamo in sintesi i punti principali della legge.
Intanto ci sono le “liste bloccate”, ovvero l’elettore si limita a votare per delle liste di candidati, senza la possibilità di indicare preferenze e scrivere nomi. L’elezione dei parlamentari dipende quindi dalla posizione in lista stabilita dai partiti. Poi c’è il “premio di maggioranza”: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla lista o alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza relativa di tutti i voti; per il Senato il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale e alla lista o alla coalizione vincente viene assegnato in ogni regione almeno il 55% dei seggi.
Ancora vi è la “soglia di sbarramento”. Nello specifico della Camera ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 10%; le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti.
La soglia di sbarramento al Senato per ogni partito o lista è dell’8% mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi di Palazzo Madama se superano il 3%. Infine ricordiamo che nelle circoscrizioni estere vengono assegnati 12 seggi alla Camera e 6 seggi al Senato.
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