RinaldiEra il 17 febbraio dell’anno scorso quando l’Avv. Giovanni Rinaldi del foro di Biella ma originario di Naro, ospite alla puntata de “I FATTI VOSTRI “, la storica trasmissione di Michele Guardi, condotta da Giancarlo Magalli su Raidue, legale della famiglia del ragazzo ucciso da Domenico Cutrì, evaso da Gallarate e poi catturato, denunciava le responsabilità dello Stato Italiano per il mancato adeguamento alla direttiva 2004/80 e per non aver mai ratificato la convenzione del 24 novembre 1983 del Consiglio D’Europa, a tutela delle vittime dei reati violenti.
“Le ragioni di questa inadempienza sono del tutto inspiegabili. Nel nostro ordinamento – spiega l’avvocato Giovanni Rinaldi – sono presenti, comunque, numerose norme settoriali che disciplinano l’erogazione di speciali elargizioni a favore di particolari categorie di vittime di reato, (vittime del terrorismo, da usura e da criminalità organizzata) approvate dal 1908 ad oggi”.
Lo Stato italiano ha poi formalmente provveduto all’attuazione della Direttiva, segnatamente mediante il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato. Tale decreto rinvia, per quanto riguarda i requisiti sostanziali per la concessione di un indennizzo a carico dello Stato italiano, alle leggi speciali che si sono ricordate.
Non vi sarebbe dunque altro spazio per risarcimenti che riguardino fattispecie diverse da quelle indicate nella normativa indicata.
Un approfondita disamina della Giurisprudenza comunitaria ha spinto però oramai diversi Tribunali nazionali Torino, Milano e Roma a confermare la tesi dei legali. E non può essere condivisa la tesi contraria del Tribunale Triestino in quanto non è possibile sostenere che lo Stato Italiano sia tenuto, secondo la direttiva 2004/80, a garantire ai cittadini degli Stati membri l’indennità prevista per gli altri cittadini dell’Unione Europea nell’ipotesi in cui il reato sia stato perpetrato sul suo territorio, mentre nega tale risarcimento al cittadino italiano o comunque residente in Italia, vittima di una reato commesso in sede nazionale.
Tale soluzione, che consente quindi ai soggetti interessati di agire nei confronti dello Stato italiano per l’ottenimento di una risarcimento sulla scorta di tali principi, pare un percorso ragionevolmente percorribile, senza attendere l’entrata in vigore della Direttiva 2012/29/UE di cui parla il Tribunale triestino, “tagliando” fuori centinaia di vittime danneggiate in questi ultimi anni.
Perché, per esempio, le famiglie dei tre passanti uccisi nel 2013 a Milano dal cittadino ghanese Kabobo, condannato a pagare tra i € 100.000,00 e i € 200.000,00, che non potrà mai pagare, non dovrebbero essere risarcite?
Secondo quindi l’Avv. Giovanni Rinaldi (Biella-Torino), e i suoi collaboratori dello studio di Canicattì (Ag), Avv.ti Maria Di Benedetto, Maria Lina Faraci e Luigi Reale nonché gli esperti Avv. Sergio Galleano (Roma–Milano) e  Vincenzo De Michele (Foggia) appare oggettivamente possibile la tutela di tutte le ipotesi di vittime di reati di notevole importanza e rilevanza sociale tra cui quelli di violenza sessuale e, più in genere, di reati tipici della malavita comune (rapine, rapimenti, omicidi ecc.), oltre che da quelli consumati in ambito familiare, con un’azione nei confronti dello Stato per ottenere un risarcimento del danno.
La questione appare di grande importanza specie per un territorio come quello Agrigentino, dove diversi sono i soggetti vittime di reati violenti che non hanno mai trovato ristoro da parte di colpevoli mai individuati o economicamente indadeguati.