tribunale-new3Il Tar, tribunale amministrativo regionale, ha annullato il decreto all’assessorato regionale della Salute che riguardava la determinazione degli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata.

Un folto gruppo di titolari di ambulatori odontoiatrici accreditati con il servizio sanitario regionale, ma non titolari di rapporti contrattuali, aveva chiesto una convocazione per la contrattazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del servizio sanitario regionale, ricevendo però un diniego. Gli odontoiatri hanno allora proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Monica di Giorgio, per l’annullamento dei provvedimenti di diniego notificati.


In pendenza di tale ricorso l’Assessorato regionale della salute emanava il decreto avente ad oggetto la determinazione degli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata. Questo decreto prevedeva la possibilità di stipulare contratti con nuove strutture già accreditate veniva subordinata a due condizioni di difficile realizzazione: la non totale fruizione dell’aggregato di spesa e l’ubicazione della struttura accreditata in zone carenti di assistenza.

Anche il nuovo decreto è stato impugnato dagli odontoiatri, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino, Impiduglia e Di Giorgio, i quali hanno sostenuto che sarebbe stato illegittimamente mantenuto un trattamento di favore per le strutture già contrattualizzate rendendo marginale l’ipotesi della stipula delle convenzioni da parte di altri soggetti accreditati. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso; si sono costituiti in giudizio anche alcuni titolari di strutture ambulatoriali accreditate e contrattualizzate nella branca di odontostomatologia per chiedere il rigetto del ricorso.

Gli avvocati Rubino, Impiduglia e Di Giorgio hanno replicato alle parti resistenti , richiamando precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, e sottolineando l’illegittimità delle disposizioni che precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell’offerta, perchè contrastanti con la normativa comunitaria relativa alla tutela della libertà di concorrenza.