I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno accolto il ricorso e annullato lo schema d contratto tra l’assessorato regionale alla salute e le comunità terapeutiche assistite che accolgono pazienti con gravi patologie psichiche che prevedeva delle rette non aggiornate.

Il ricorso è stato presentato dalla società Villa Letizia srl, società J.F. Kennedy srl, società Comunità Terapeutica Assistita Cappuccini srl, società Centro Residenziale di Attività Terapeutiche e Riabilitative Villa Verde srl, società Villa Chiara srl, società Major srl, Oasi Regina Pacis srl, società Belvedere srl, società Villa Erminia srl, società Helios srl, società Centro La Grazia sas, società Centro San Paolo srl, società Villa S. Antonio srl, società Cenacolo Cristo Re srl che contestavano il mancato adeguamento delle rette che erano state mantenute parametrate ai costi di produzione del 2014.


Dal 2014 al 2021, anno del decreto assessoriale, ci sono stati consistenti aumenti come hanno fatto notare i vari enti, assistiti dagli avvocati Andrea Scuderi, Gregorio Panetta, e quindi è necessario un adeguamento del budget per proseguire nell’attività di mantenere i posti letto previsti da convenzione. I giudici d’appello (presidente Ermanno de Francisco) hanno accolto il ricorso.

“Se, l’amministrazione – scrivono i giudici nella sentenza – può ritenersi giustificata dall’esigenza di conformare le prestazioni sanitarie che dovranno essere rese dalle strutture convenzionate a determinati standard quantitativi e qualitativi, non può, tuttavia, concepirsi l’adesione degli operatori economici quale mero atto di accettazione di tutte le condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall’amministrazione come l’adesione prestata da colui il quale acquista un bene di consumo, dovendo nell’occasione l’aderente verificare, conoscere ed eventualmente rimettere in discussione i profili caratterizzanti il rapporto, ivi incluso l’aspetto economico, onde poterne valutare la compatibilità con la propria organizzazione imprenditoriale. La sostenibilità economica di una prestazione sanitaria è, invero, contraddistinta da molteplici aspetti critici che l’operatore è tenuto a conoscere e valutare, onde poter assicurare, con la propria azienda, l’erogazione del servizio sanitario alla collettività, senza interruzioni o disservizi”.

Una sentenza importante alla luce che ci sono tante altre strutture che hanno chiesto l’annullamento del contratto e quindi più soldi dalla Regione.