sindaco-di-grotte-3On.le Presidente
In occasione dell’attenta lettura del recente bando relativo a P.O. F.E.R.S. SICILIA 2007/2013, al punto 13 “Spese ammissibili” ho avuto modo di leggere che “Si evidenzia che gli affidamenti di incarico professionale dovranno effettuarsi attraverso procedure di evidenza pubblica, pena l’inammissibilità della relativa spesa a valere sulle risorse comunitarie del presente bando”. Una richiesta certamente corretta, ma la cui interpretazione sta generando confusione e preoccupazione da parte dei rappresentanti dei Comuni con i quali sono stato in contatto e dei professionisti. infatti la legittima richiesta prevista nel bando non può riferirsi che agli incarichi conferiti o da conferire dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni i materia di lavori pubblici (legge 109/1994 così come recepita in Sicilia dalla LR 2.8.2002 n.7 e successive modifiche e integrazioni).

In realtà si sta diffondendo l’errata interpretazione di riferire tale disposizione anche agli incarichi che i Comuni avevano già conferito prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni, quando, in assenza di propri fondi i Comuni accettavano la generosa offerta di professionisti di rinviare il pagamento delle rispettive competenze al finanziamento dell’opera.

La Regione Siciliana ha già legittimato i vecchi incarichi con quanto previsto al comma 4 dell’Art. 41 della LR 2.8.2002 n.7 (Norme transitorie) che così recita:
“Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l’adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.”

Restava solo il dubbio sulla legittimità degli incarichi conferiti senza copertura finanziaria con il subordinamento del pagamento del compenso di un professionista per la progettazione di un’opera pubblica alla concessione del relativo finanziamento. La legittimità di tale modo di operare è stata confermata da una giurisprudenza ormai consolidata in materia, legittimata da diverse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione civile. A titolo di esempio si riportano le due seguenti sentenze massimate come di seguito.

• C. di Cass. Sez. I, 08 febbraio 2007, n. 2770.
Nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra professionista e Comune ed avente ad oggetto la redazione del progetto per la realizzazione di un’opera pubblica, è valida la clausola che condizioni sospensivamente il diritto al compenso del professionista alla concessione del finanziamento da parte di un ente pubblico terzo. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la disposizione relativa all’inderogabilità dei minimi tariffari non costituisce norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi).

• C. di Cass. Sez. I, 27 settembre 2007, n. 20319
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera stessa, oltre ad essere valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, non viola i principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.) perché subordinare il compenso del professionista all’effettivo finanziamento dell’opera è garanzia di un accorto uso del denaro pubblico.

D’altra parte se così non avessimo fatto, quasi tutti i Comuni dell’isola, in funzione delle precarie condizioni economiche in cui versiamo non avremmo realizzato alcuna opera e, con il piano triennale delle opere pubbliche avremmo avuto solo “il libro dei sogni” dei nostri cittadini.
È evidente che la rinuncia del pagamento delle competenze tecniche ai professionisti è poi legata alla corretta attivazione del Comune a fare quanto di sua competenza per agevolare e non precludere il finanziamento dell’opera. Senza tale attività la Cassazione ha sentenziato che spetta ai professionisti il pagamento delle relative competenze professionali.

Per quanto sopra, anche se oggi avessimo delle risorse economiche per la progettazione, messe a disposizione della Regione, noi potremmo attivarci per pubblicare bandi per la progettazione di opere differenti da quelle per le quali a suo tempo sono stati conferiti legittimi incarichi, in alternativa incorreremmo in un contenzioso con la sicura soccombenza del Comune nei confronti del professionista e con il dovere pagare, quindi, ben due volte le competenze per la progettazione della stessa opera. Una strada questa che non mi sembra percorribile né sotto l’aspetto economico, né sotto quello sociale.

Io credo che non possano essere vanificati gli sforzi economici degli investimenti che tanti professionisti, a loro rischio, hanno fatto mettendo i nostri comuni nelle condizioni di avere dei progetti cantierabili, ottenere i relativi finanziamenti e mettere in moto l’occupazione migliorando i servizi sociali e le infrastrutture.
Le nuove norme debbono essere rispettate, ma debbono essere altresì salvaguardati gli interessi legittimi dei Comuni, che altrimenti verrebbero tagliati fuori dai flussi finanziari, e gli interessi dei professionisti che, generosamente e a rischio, hanno anticipato somme per espletare l’incarico loro conferito. D’altra parte i progetti esistenti vanno ad esaurirsi lasciando quindi via libera alle nuove disposizioni in materia.
Nell’ipotesi di espletamento di gara ad evidenza pubblica si potrebbe avere come conseguenza, nel caso molto probabile della non aggiudicazione del tecnico titolare dell’originario incarico, un legittimo avvio di un contenzioso tra professionista e Comune per il pagamento delle competenze già dovute con la sicura soccombenza di quest’ultimo.

Il Sindaco
Rag. Paolo Pilato