Ecco le decisioni della Commissione Disciplinare, organo di appello del giudice sportivo.
La Commissione Disciplinare nella seduta del 5 ottobre 2010:
Collegio composto dai Sigg.ri:
Mario Fiore (Presidente)     Roberto Rotolo (Componente)
Francesco Giarrusso (Componente)     Avv. Carlo Fabbri (rapp. Proc. Federale)
Giovanni Griffo (Segretario)
Ha adottato i seguenti provvedimenti:
APPELLI:
A.C.D. Città di Vittoria (RG) avverso squalifica per tre gare del calciatore Nobile Massimo – Gara Eccellenza gir.B Pol. D. Aquila Caltagirone-A.C.D. Città di Vittoria del 19/09/2010 – Comunicato Ufficiale 72 LND del 23/09/10
Procedimento 69/A
Avverso il superiore provvedimento propone appello l’odierna ricorrente adducendo la mancanza di chiarezza del referto arbitrale in merito al violento atto contestato al calciatore Nobile Massimo e la assoluta mancanza di conseguenze fisiche per i calciatori come si evince dalla refertazione arbitrale. Chiede pertanto la A.C.D. Città di Vittoria l’annullamento della squalifica a carico del proprio tesserato o, in subordine, la riduzione della squalifica stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che per norma regolamentare gode di fede privilegiata la descrizione dei fatti resa dall’arbitro in relazione al comportamento dei calciatori in campo durante lo svolgimento delle gare. Dal referto si evince in maniera inequivocabile ed incontestabile che il calciatore Nobile Massimo al 42° del secondo tempo colpiva con una testata al viso un calciatore avversario. Il fatto è grave e non è meritevole di alcuna attenuazione della sanzione determinata dal Giudice di primo esame, anche in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal calciatore in argomento.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per tre gare a carico del calciatore Nobile Massimo (A.C.D. Città di Vittoria) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
A.S.D. Calcio Canicattì (AG) avverso punizione sportiva di perdita gara per 0-3 – Gara Promozione gir.A Mast Favignana-A.S.D. Calcio Canicattì del 19/09/2010 – Comunicato Ufficiale 72 del 23/09/2010
Procedimento 70/A
Avverso il provvedimento riportato in epigrafe ha presentato appello la società A.S.D. Calcio Canicattì. Sostiene la ricorrente che le sostituzioni effettuate sono state in numero di tre osservando, con esse, la normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, previsti per le gare di campionato di Promozione e pubblicata sul C.U. 1 del 05/07/2010. Di seguito si dilunga in disquisizioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’odierno appello. Infine chiede la revisione della decisione del G.S. e la revoca del provvedimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
–    Le risultanze del rapporto di gara sono inequivoche, particolarmente riferite e debitamente verbalizzate e non si prestano ad ipotesi di errore o omissione. Tra l’altro, anche il Direttore di Gara sentito, ha confermato in proposito quanto riportato nel proprio rapporto.
–    Va altresì annotato che la società ricorrente ha controfirmato il rapportino recante gli ammoniti e le sostituzioni consegnatole a fine gara ed accettato senza alcuna riserva.
–    Quanto in proposito sostenuto dalla ricorrente (ingenuità e fiducia nel controfirmare il predetto rapportino e relativa accettazione), non trova ingresso nella fattispecie.
–    Alla luce delle suddette considerazioni questo Organo Giudicante respinge il ricorso come sopra proposto.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare in danno della società A.S.D. Calcio Canicattì la punizione sportiva di perdita della gara per 0-3.
Per l’effetto, l’addebito della tassa reclamo pari a €.130,00