La sentenza di oggi della Corte d’Appello Penale di Palermo, Quarta Sezione, Presidente Luzio, pone una definitiva parola di chiarezza in ordine ad una delle vicende più immonde che ricordi la recente storia politico-giudiziaria agrigentina.

I fatti risalgono all’anno 1996, quando il Pubblico Ministero Giuseppe Miceli – sulla base delle testimonianze mendaci rese da Claudio Lombardo, all’epoca consigliere comunale di Forza Italia e tuttora vicinissimo al Ministro Alfano, da Castiglione Calogera, persona a sua volta assai vicina a Claudio Lombardo, e da Basilio Vella, all’epoca segretario di Rifondazione Comunista poi transitato al centrodestra (?!?) – ottenne l’arresto della sovrintendente Graziella Fiorentini e l’incriminazione di Giuseppe Arnone.


Secondo il costrutto accusatorio posto in essere dal Pm Miceli sulla base delle testimonianze mendaci Giuseppe Arnone sarebbe stato il capo politico di una lobby politico-imprenditoriale che attraverso Arnone manovrava la sovrintendente Fiorentini con l’obiettivo di favorire affari illeciti del gruppo imprenditoriale dell’Impresem e di un’altra serie di progettisti, imprenditori nonché il giornalista Giovanni Taglialavoro. Sulla base delle testimonianze mendaci il Pm Miceli affermava che in particolare Arnone e la Fiorentini avevano, da un lato, bloccato il costruendo depuratore del Villaggio Peruzzo recando danni all’ambiente e, dall’altro, stavano favorendo la realizzazione del riempimento a mare dell’ASI a Porto Empedocle, sempre con danni all’ambiente. Si sosteneva che il gruppo imprenditoriale Impresem non voleva il depuratore del Villaggio Peruzzo perché interessato ad una speculazione edilizia mentre intendeva realizzare il riempimento a mare dell’ASI.

Immediatamente dopo l’arresto della Fiorentini e l’incriminazione di Arnone si scatenò un durissimo scontro politico-giudiziario che in brevissimo tempo, nell’arco di alcuni mesi, portò alla scarcerazione della Fiorentini, all’assoluzione della medesima unitamente ad Arnone e a Taglialavoro, ad un’inchiesta punitiva e disciplinare a carico del Pm Miceli con conseguente trasferimento da Agrigento del medesimo (ritenuto incompatibile dal Ministro con la realtà agrigentina). Successivamente si aprì il procedimento penale per il reato di falsa testimonianza innanzi all’Autorità Giudiziaria, e segnatamente innanzi al Pm (art. 371 bis c.p.), nei confronti dei soggetti quest’oggi condannati in Appello, cioè di Vella, Lombardo e Castiglione. La Procura a suo tempo chiese il processo perché ritenne che i medesimi, in combutta e concorso tra di loro, si fossero scientemente accordati per mentire innanzi al Pm Miceli e con le loro affermazioni provocare l’arresto di Giuseppe Arnone e della sovrintendente Graziella Fiorentini.

Da notare infatti che Castiglione e Lombardo si recarono dal Pm Miceli spontaneamente, in assenza di alcuna preventiva convocazione,m e scelsero loro direttamente di bussare alla porta di quel magistrato per rendere le false testimonianze per cui oggi è condanna. La Castiglione non solo si recò più volte innanzi al Pm Miceli per raccontare menzogne ma a verbale invitò il Pm a convocare Basilio Vella che avrebbe confermato le sue falsità.

In Primo Grado Castiglione e Lombardo sono stati dichiarati non punibili ai sensi dell’art. 384 c.p. in quanto, secondo il Giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento Fernando Sestito, Castiglione e Lombardo avevano sì spudoratamente mentito ma il Pm Miceli avrebbe dovuto interrogarli quali indagati in presenza di un legale, per cui secondo il giudice Sestito i due non erano punibili per le menzogne messe a verbale.

La Corte d’Appello ha ribaltato questo ragionamento accogliendo l’impugnazione formulata dall’avv. Daniela Ciancimino nell’interesse di Giuseppe Arnone e di Legambiente nazionale e regionale. Le associazioni ambientaliste, Legambiente Onlus e Legambiente Sicilia, si sono costituite parte civile in quanto Arnone, dopo l’incriminazione, sentì il dovere di dimettersi dalla carica di presidente regionale e l’intera vicenda della incriminazione di uno dei massimi esponenti dell’associazione dell’epoca, ampiamente riportata dai media nazionali, recò evidente danno d’immagine all’intera associazione.

La Corte d’Appello, appunto, ha ritenuto che non è giustificabile l’attività di menzogna di chi scientemente, senza alcuna preventiva convocazione, al di fuori di qualsivoglia richiesta dell’Autorità Giudiziaria, bussa alla porta di un magistrato per mettere a verbale fior di bugie e danneggiare così terze persone innocenti.

Ai fini della condanna della Castiglione hanno avuto notevole ruolo, con evidenza, le parziali (e singolari) confessioni della medesima Castiglione che ha dichiarato di essere stata manovrata da ignoti soggetti che a suo dire, nottetempo, lasciavano nel giardino di casa sua carte e documenti anche di natura riservata che lei prontamente l’indomani mattina andava a riversare sulla scrivania del dottor Miceli (?!?).

Come detto, oltre ai testi “spontanei” Castiglione e Lombardo, la Corte d’Appello ha condannato anche Basilio Vella che pure aveva mentito confermando alcune delle falsità di Castiglione e Lombardo. La Pubblica Accusa già in Primo Grado, nel formulare il capo di imputazione e le richieste di condanna, aveva messo in rilievo l’evidente gioco di squadra che trapelava dalle condotte di Castiglione, Lombardo e Vella. Infatti, costoro prima di rendere la falsa testimonianza facevano parte del medesimo contesto politico-giudiziario che si caratterizzava per reiterate varie attività di aggressione in danno di Giuseppe Arnone. I tre partecipavano costantemente alle medesime iniziative di natura aggressiva contro Arnone, Legambiente e la Sovrintendente. Gioco di squadra poi ulteriormente rilevabile dall’incastro con evidenza deciso a tavolino delle bugie che i medesimi raccontavano al magistrato Miceli. Per questa ragione la Procura di Agrigento e la Procura Generale di Palermo hanno chiesto la condanna dei tre imputati per avere mentito in concorso, cioè in combutta tra di loro.

In particolare:

– Le menzogne poste in essere da Calogera Castiglione riguardavano innanzitutto le falsità relative al depuratore del Villaggio Peruzzo: costei mentiva asserendo che la Sovrintendente, seguendo le indicazioni di Arnone, aveva bloccato il depuratore in modo ingiustificato, aveva fatto perdere il relativo finanziamento e, bloccando il depuratore, aveva inquinato sia il fiume Akragas che il mare di San Leone. Asseriva inoltre, sempre mentendo, che Arnone aveva tenuto una campagna televisiva sulla emittente Teleacras finalizzata a chiedere il blocco del depuratore del Villaggio Peruzzo alla Sovrintendenza di Agrigento. Ed ancora, la Castiglione mentiva asserendo l’esistenza di un legame affaristico tra gli imprenditori Salamone e Micciché e Giuseppe Arnone, ed in tale quadro affermava, appunto, mentendo ed invertendo la verità, che Arnone si era schierato in favore della realizzazione del riempimento a mare di Porto Empedocle in c.da Caos. Come è noto, Arnone e Legambiente avevano sempre manifestato totale contrarietà a detta opera pubblica.

– Anche Basilio Vella, chiamato a testimoniare direttamente dalla Castiglione Calogera, mentiva affermando che Arnone era favorevole alla realizzazione del riempimento a mare dell’ASI e si era pubblicamente schierato in favore di tali opere.

– Per quanto riguarda Claudio Lombardo costui mentiva affermando sostanzialmente le identiche falsità di Castiglione Calogera, sia relativamente al rapporto tra Arnone e gli imprenditori Salamone e Micciché sia relativamente a campagne di stampa tenutesi nell’anno ’94 da Arnone presso l’emittente televisiva Teleacras per bloccare il depuratore. Tra l’altro il Lombardo si inventava che in una trasmissione televisiva si era affermato che Arnone era a libro paga di Teleacras.

Va anche rilevato che la vicenda, sotto il profilo tecnico, ha avuto in Appello una serie di vicissitudini legate alla folle ed incostituzionale riforma voluta nel 2005 da Berlusconi che aveva eliminato l’appello del Pubblico Ministero e della parte civile nei confronti delle sentenze di Primo Grado. La legge fu poi dichiarata incostituzionale.

L’avv. Daniela Ciancimino, nell’interesse delle parti civili, molto brillantemente ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità, accolta dalla Corte d’Appello che trasmise gli atti, appunto, alla Corte Costituzionale. Quest’ultima diede ragione all’avv. Ciancimino. Contestualmente, però, preso atto della nuova legge voluta da Berlusconi, il procuratore Generale dell’epoca (siamo nel 2006) rinunziò all’appello, adducendo che vi era quella nuova legge e poi che i fatti erano prescritti.

All’udienza dell’8 ottobre scorso, quando hanno concluso la Pubblica Accusa e la parte civile, il Procuratore Generale ha ritenuto non valida la rinunzia all’appello ed ha chiesto la condanna degli imputati ad un anno di reclusione, associandosi per tutto il resto alle richieste della parte civile.

In detta udienza dell’8 ottobre l’avv. Arnone era rappresentato quale parte civile dall’avv. Valentina Riccobene mentre Legambiente Onlus e Legambiente Sicilia erano difese dall’avv. Daniela Ciancimino.

L’esito di appello costituisce una importantissima pagina che rende giustizia alle persone perbene di Agrigento, marchiando con il bollo dell’infamia coloro con le loro bugie hanno posto in essere un’autentica persecuzione giudiziaria.

Giuseppe Arnone