Il prossimo carnevale canicattinese potrebbe essere a rischio a causa di una legge del 2008 che prevede una relazione di un tecnico che certifichi l’idoneità dei carri allegorici e la sicurezza degli stessi al fine di sfilare tra la gente. Finora sembra che tale normativa non sia mai stata notificata ai Comuni e dunque le amministrazioni hanno provveduto ugualmente a realizzare le manifestazioni carnevalesche, adesso invece le cose sarebbero cambiate.
I carristi, hanno l’obbligo di utilizzare materiale a norma CEI costruito a regola d’arte, ovvero dotato di certificati o attestazioni in conformità alle norme previste dalla Legge 18 ottobre 1977 n. 791 o dotato altresì di marchi di cui all’allegato IV del Decreto del Ministero dell’industria, Commercio, Artigianato.
Ogni associazione deve impegnarsi , a sue spese, a far rispettare tutta la normativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsti dal D. Lgs 626/94 e del D. Lgs 81/08, con particolare riguardo agli artt. 2, 18, 19 e 28. L’Associazione si obbliga espressamente a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai soggetti ed a terzi, a causa dei lavori di realizzazione dei carri allegorici all’interno degli hangar e durante i corsi mascherati.
Intanto, molte associazioni, nel dubbio hanno sospeso i lavori di costruzione dei carri allegorici in attesa che il Comune dia delle direttive in merito.
Di seguito la nromativa sugli spettacoli viaggianti:
Circolare 1 dicembre 2009, n. 114 Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi. MINISTERO DELL’INTERNO Circolare 1 dicembre 2009, n. 114 Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi. Ai sigg.ri prefetti della Repubblica Ai sigg.ri commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano e, per conoscenza Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante.
La complessita’ della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attivita’ quanto quelle gia’ esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima e’ stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall’ANCI. Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonche’ per facilita’ di lettura, si e’ ritenuto opportuno articolarne il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.
Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali e’ stato adottato il decreto ministeriale 18 maggio 2007: superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante; supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell’elenco di cui all’art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337; aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l’altro, l’emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali: UNI EN 13814:2005 – Fairground and amusement park machinery and structures – Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000); UNI EN 13782:2006 – Strutture temporanee – Tende – Sicurezza(che ha sostituito la UNI 10949:2001); UNI EN 1069:2002 – Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m – Requisiti di sicurezza e metodi di prova; UNI EN 14960:2007 – Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment – Safety requirements and test metodo); Serie UNI EN 1176 – Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment). Art. 1 Scopo e campo di applicazione L’art. 1 individua l’ambito di applicazione.
Il comma 1, dell’art. 1, dispone testualmente: «1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita’ dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337». Al riguardo, si precisa che: l’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarita’ tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione». Il primo elenco «tipologico» delle attivita’ spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, e’ quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969. Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell’iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali di concerto con il Ministero dell’interno. A tutt’oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell’ordine, i seguenti: decreto ministeriale 22 luglio 1981, decreto ministeriale 10 gennaio 1985, decreto ministeriale 1° giugno 1989, decreto ministeriale 10 novembre 1990, decreto ministeriale 10 aprile 1991, decreto ministeriale 9 aprile 1993, decreto ministeriale 23 luglio 1997, decreto ministeriale 8 maggio 2001, decreto ministeriale 7 gennaio 2002, decreto ministeriale 20 marzo 2003, decreto ministeriale 29 ottobre 2003, decreto ministeriale 28 febbraio 2005, decreto ministeriale 10 marzo 2006 e decreto ministeriale 7 novembre 2007; in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni, le attivita’ dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, cosi’ definite: Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni; Sezione II – Balli a palchetto o balere; Sezione III – Teatri viaggianti; Sezione IV – Circhi equestri; Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche; Sezione VI – Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal decreto ministeriale 28 febbraio 2005); la sicurezza delle attivita’ dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumita’ in conformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidita’, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l’acronimo T.U.L.P.S.), cosi’ come modificati dall’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza; il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attivita’ dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell’apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo e’ dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell’art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
Il comma 2, dell’art. 1, dispone: «2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attivita’ dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del medesimo decreto ministeriale.»; alcune attivita’ dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto decreto ministeriale 19 agosto 1996. Art. 2 Definizioni L’art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue: «1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) attivita’ di spettacolo viaggiante: attivita’ spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Tali attivita’ sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; b) attrazione: singola attivita’ dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.); c) attivita’ esistente: attivita’ di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto; d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attivita’ ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e’ prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni»; Al riguardo, si precisa che: il decreto ministeriale 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le «attivita’» riportate nell’elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I.
In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere; sulla definizione di attivita’ di spettacolo viaggiante «esistente» si rinvia alla lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui e’ stato gia’ fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un’attivita’ di spettacolo viaggiante si considera «esistente» se e’ stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza e’ verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorita’ locale di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d’uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attivita’ in questione; l’ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attivita’ dello spettacolo viaggiante – quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d) Questa definizione e’ stata tratta dal decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 21 dicembre 2005 (recante criteri e modalita’ di erogazione di contributi in favore delle attivita’ di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento), nel quale, fra l’altro, sono individuati i «parchi» soggetti all’autorizzazione ministeriale disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e’ stato abrogato l’intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, e’ stata soppressa l’autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento., sia le altre tipologie di parchi con finalita’ ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico; ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al decreto ministeriale 19 agosto 1996 («spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti: luoghi destinati ad attivita’ spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto, ovvero in parchi permanenti»). La lettera e), del comma 1, dell’art. 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente: «e) gestore: soggetto che ha il controllo dell’attivita’ di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarita’ della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita’ del presente decreto, e’ equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o piu’ attrazioni»; i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 del medesimo testo unico.
Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l’equiparazione stabilita dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento. La successiva lettera f), del comma 1, dell’art. 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita: «f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell’attivita’ quando questa e’ posta a disposizione del pubblico»; il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», e’ indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell’attivita’ quando questa e’ posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull’avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attivita’ da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumita’. Art. 3 Requisiti tecnici delle nuove attivita’ di spettacolo viaggiante L’art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attivita’ ai fini della sicurezza. Tale norma dispone: «1. Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validita’». In merito si chiarisce quanto segue: sul concetto di «nuova attivita’» si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un’attivita’ e’ da considerarsi «nuova», e quindi soggetta agli obblighi di cui all’art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo gia’ compresa, per tipologia, nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell’entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data. Art. 4 Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita’ L’art. 4 definisce, per le nuove attivita’, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il comma 1, del citato art. 4, cosi’ recita: «1. Ogni nuova attivita’ di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e’ avvenuta la costruzione o e’ previsto il primo impiego dell’attivita’ medesima o e’ presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune». In merito si chiarisce quanto segue: al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l’attivita’ dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell’attivita’ stessa. Il comma 2, lettere a) e b), recita: «2. L’istanza di registrazione e’ presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra: dell’attivita’, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;»; l’istanza di registrazione dell’attivita’ di spettacolo viaggiante puo’ essere presentata prima che l’attivita’ stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.; il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un’idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell’attivita’ dello spettacolo viaggiante; si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest’ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell’attivita’ dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell’autorita’ preposta ad eventuali controlli. Il successivo comma 3 recita: «3.
Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attivita’ devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio’ risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all’atto di registrazione della attivita’ deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport»; per «traduzioni ufficiali in italiano» si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell’attivita’ di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi e’ necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti uffici giudiziari secondo la normativa vigente in materia. I commi 4 e 5 dispongono testualmente: «4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni: a) verifica l’idoneita’ della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato; b) sottopone l’attivita’ ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all’accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. 5. E’ fatta salva la facolta’ della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti». La Commissione di vigilanza deve: verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l’attivita’ di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all’art. 4, comma 2; verificare l’idoneita’ formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell’ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore.
La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti «incardinato» (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell’azienda del costruttore e/o del gestore dell’attivita’ dello spettacolo viaggiante; controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell’attivita’ di spettacolo viaggiante; senza entrare nel merito «tecnico» della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facolta’ di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attivita’ di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilita’, riferimenti tecnici e modalita’ di controllo e certificazione; nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante e’ necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un’autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attivita’ di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme UNI EN 13814:2005, Appendix G – Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24). I commi 6 e 7 dispongono letteralmente: «6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l’esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, effettua la registrazione dell’attivita’ e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attivita’ e dall’anno di rilascio. 7. Il codice deve essere collocato sull’attivita’ tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Comune di…; Denominazione dell’attivita’…; Codice……………./…………….; Estremi del presente decreto…, art. 4»; per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell’attivita’ di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, e’ necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l’anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:












