Può fare il vigile urbano anche senza la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Lo hanno deciso i giudici della Suprema Corte, che hanno dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), sollevata dal Tar Sicilia, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione” in merito al mancato riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ad un vigile urbano in servizio al Comune di Canicattì in provincia di Agrigento. La sentenza 220/2012 della Corte Costituzionale (presidente Alfonso Quaranta, redattore Giuseppe Frigo) scaturisce dal ricorso al Tar del vigile urbano che si è visto negare dal Prefetto di Agrigento il 21 agosto 2006 la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia per l’ambito parentale compromesso da sospette appartenenze alla mafia sia per la condotta del diretto interessato in rapporti con soggetti dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e appartenenti alla criminalità comune ed organizzati.

Per i giudici della Suprema Corte la valutazione del ricorso apparterrebbe ai giudici amministrativi non rivelandosi nel caso anche per “l’indeterminatezza ed ambiguità del petitum” alla luce della costante giurisprudenza della Cassazione.