Quali sono le tutele previste per le donne lavoratrici in maternita’ nella normativa italiana?
E’ sempre più frequente (anzi direi necessario) che in ogni famiglia lavorino marito e moglie, sia per sostenere un tenore di vita discreto e sia per una realizzazione personale.
E’ ovvio che la donna lavoratrice durante il rapporto di lavoro non può subire discriminazioni e quindi gode degli stessi diritti dell’uomo lavoratore (retribuzione, orario di lavoro, permessi, ecc…)
Le politiche di tutela della donna in maternità (congedo obbligatorio e parentale) sono state introdotte in Europa già da molto tempo, infatti in Germania esistono dal 1883, in Svezia dal 1891, in Francia dal 1929. Desta meraviglia a tal proposito, che Stati come l’Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti non prevedono un congedo retribuito per le donne in gravidanza.
In Italia, la normativa è regolata dal D. Lgs. N°151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), che prevede tutta una serie di astensioni, permessi, agevolazioni, divieti; ma ad onor del vero, si deve ammettere che rispetto alle colleghe di altri paesi europei, la donna lavoratrice italiana gode di minori giorni di astensione sia pre che post parto, infatti le donne francesi, spagnole e tedesche possono rimanere a casa 36 mesi, le donne austriache 24 mesi, le donne finlandesi 33 mesi.
Le lavoratrici italiane hanno diritto/obbligo di astenersi dal lavoro 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto oppure a determinate condizioni 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
Alla fine di questi mesi la lavoratrice può decidere se continuare a rimanere a casa per altri 6 mesi, ma questo come vedremo oltre, dal punto di vista economico non è molto conveniente, oppure possono decidere di rientrare a lavoro. In caso di parto plurimo i periodi di congedo facoltativo sono raddoppiati. Dal punto di vista economico i 5 mesi di astensione sono pagati all’80% dall’ Inps (la maggior parte dei contratti prevedono un integrazione del datore di lavoro), mentre i 6 mesi facoltativi sono pagati al 30% e a determinate condizioni di reddito, ecco perché la maggior parte delle donne dopo i 5 mesi obbligatori torna a lavoro pur avendo difficoltà a gestire il nuovo arrivato. Sempre per fare un paragone con le colleghe europee, cittadine degli stati menzionati prima, le stesse percepiscono per tutto il periodo di astensione il 100% della retribuzione.
Tornando in Italia, anche il padre lavoratore in determinate situazioni, può godere dell’astensione obbligatoria, ma questo diritto è subordinato al godimento dello stesso da parte della madre, anche se la riforma del lavoro ha introdotto un permesso obbligatorio di 3 giorni per il padre, mentre per quanto riguarda l’astensione facoltativa ogni genitore ha un diritto personale ad astenersi dal lavoro.
Nel periodo durante il quale la lavoratrice si trova in stato gravidanza vige il divieto assoluto di licenziamento sino al compimento di 1 anno di età del bambino (lo stesso divieto vige anche nei confronti del padre). Nel caso di dimissioni da parte del padre o della madre durante i tre anni di vita del bambino si dovrà seguire una procedura particolare, al fine di scongiurare eventuali pressioni da parte dei datori di lavoro in un periodo così delicato della vita del lavoratore o della lavoratrice.
Alla fine del periodo di astensione la lavoratrice o il lavoratore ha diritto di ritornare ad occupare il posto che occupava prima dell’astensione e con la stessa retribuzione.
Sono previsti altri diritti come quello di godere di alcuni periodi di riposo per allattare (sino ad 1 anno) o per accudire il bambino ammalato (in questo caso sino a 3 anni).
La normativa italiana, prevede altresì a favore del datore di lavoro che occupa meno di 20 dipendenti, la possibilità di assumere in sostituzione della lavoratrice in gravidanza un lavoratore a tempo determinato, per il quale godrà di uno sgravio del 50% degli oneri sociali (rispettando alcuni vincoli di oario).
Naturalmente con questo articolo si è voluto solo accennare a quella che è un normativa complessa e piena di eccezioni.
Giuseppe Petrotto
Consulente del lavoro


















