L’istituto dell’apprendistato ha origini storiche antichissime e da ricondurre alla relazione tra maestro e allievo. Esso ha preso forma e struttura nell’ambito degli Statuti delle corporazioni medievali, infatti solo da quel periodo risultavano disciplinati la durata, gli obblighi delle parti, ecc…
L’allievo imparava l’arte vivendo in comunione di lavoro e di vita con il maestro, che aveva su di lui addirittura poteri genitoriali. L’allievo non solo lavorava per il proprio maestro senza ricevere alcun compenso, ma il maestro esigeva dai familiari dell’allievo una retta quale corrispettivo per l’insegnamento e il vitto.
Nell’epoca moderna, l’avvento dell’industrializzazione ha comportato la fine delle corporazioni e l’avvio (purtroppo) al lavoro di molti bambini, costretti a lavori faticosi e a condizioni sovraumane.
Solo nel 900 il legislatore italiano ha posto dei limiti al lavoro dei fanciulli.
Risale al 1955 la prima disciplina dell’apprendistato definito dall’articolo 2 della legge 25 del 19/01/1955 che definisce l’apprendistato uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Tralasciando tutta l’evoluzione normativa, arriviamo al Testo Unico approvato il 14/09/2011 che prevede tre forme di apprendistato:
– per la qualifica e per il diploma professionale (soggetti da 15 e fino a 25 anni)
– professionalizzante o di mestiere (soggetti da 18 a 29 anni)
– alta formazione (soggetti da 18 e 29 anni).
Fondamentale nel rapporto di apprendistato è la formazione da erogare all’apprendista, interna o eventualmente esterna, prova ne sia che l’eventuale mancanza viene punita dagli organi di vigilanza con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e con il recupero della minore aliquota contributiva versata in ragione della tipicità del rapporto.
Viene prevista altresì la figura del tutor aziendale che ha il compito di seguire, assistere e formare l’apprendista.
I vantaggi per una azienda nell’assunzione di un apprendista sono di natura contributiva, retributiva, fiscale e di numero di organico.
Dal punto di vista contributivo l’azienda che ha alle proprie dipendenze un apprendista con un organico di 10 dipendenti versa un aliquota ridotta (10%) per tutto il periodo di apprendistato, mentre una piccola azienda che ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore o pari a 9 gode dello sgravio totale per tre anni dei contributi sulla retribuzione dell’apprendista.
La retribuzione degli apprendisti può essere inferiore sino a 2 livelli rispetto a quella dei lavoratori con uguale qualifica.
L’imponibile retributivo degli apprendisti viene dedotto dal calcolo Irap e incide solo parzialmente ai fini degli studi di settore.
Ogni qualvolta una azienda ha necessità di quantificare il numero dei dipendenti (es: assunzione disabili, tutela reale, ecc…) i lavoratori apprendisti non si computano nell’organico.
L’apprendista durante la propria formazione all’interno dell’azienda oltre a godere degli stessi diritti dei lavoratori qualificati e quindi ha la garanzia di una retribuzione contrattualmente prevista e la contribuzione ai fini pensionistici, ha diritto altresì alla malattia, agli assegni familiari, al pagamento degli infortuni, ecc…
Da ultimo è da segnalare, sempre a favore degli apprendisti, che nella riforma del lavoro è stato definitivamente chiarito che il rapporto di apprendistato è un rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che l’iter per procedere alla risoluzione dello stesso rapporto, sono quelle previste per la generalità dei lavoratori.
Sino al 31/12/2012 le aziende che hanno assunto apprendisti possono beneficiare di un contributo di Euro 4700,00 a fondo perduto, mediante presentazione telematica della richiesta.
Petrotto Giuseppe – Consulente del Lavoro – consul.lavoro@virgilio.it

















