Attese per undici anni, entreranno finalmente in vigore il 18 Giugno del 2013 le “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, approvate dal Parlamento con la legge del 11 dicembre 2012- n. 220 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 17/12/2012) che introducono diverse novità tra cui l’obbligo di apertura di conti correnti condominiali.

Dopo vari tentativi andati a vuoto da parte del legislatore, questa Riforma determina finalmente un cambio di passo nella gestione normativa dei Condomini, resasi indispensabile a fronte del crescente numero di cause civili che ogni anno nascono proprio nell’ambito condominiale in ragione di taluni vuoti giuridici che questa riforma vuole sanare.


Le novità principali riguardano in primo luogo la figura dell’amministratore al quali vengono richiesti requisiti morali e di onorabilità ovvero l’assenza nel suo passato di precedenti per reati contro il patrimonio, di protesti e di misure di detenzione. Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è inoltre obbligato a stipulare una polizza R.C..

Altra grande novità riguarda il possesso di animali domestici (da cui sono esclusi però i rettili, anche quelli piccoli); il condominio non può più porre veti ai singoli inquilini a meno che questi non siano stati concordati all’unanimità (anche dall’inquilino possedente) al momento della creazione del condominio stesso.

La riforma da inoltre il via libera al distacco dal riscaldamento centralizzato purché questo non comporti un aggravio di spesa per i restanti condomini; chi si distacca dovrà comunque continuare a pagare i costi per la manutenzione straordinaria e per la messa a norma dell’impianto comune.

Vengono snellite le procedure che regolano il funzionamento dell’assemblea condominiale: la prima convocazione dell’assemblea si intenderà “costituita” in presenza della maggioranza dei condomini per almeno 2/3 del valore; per la seconda assemblea il quorum minimo viene abbassato a 1/3 dei partecipanti ed a 1/3 del valore dell’edificio. Durante la seconda assemblea il quorum è raggiunto se sono presenti condomini proprietari di almeno 1/3 del valore di tutto l’immobile condominiale.

Trasparenza e tracciabilità

Uno dei punti maggiormente marcati dalla riforma riguarda la trasparenza unita alla tracciabilità delle delibere e dei flussi finanziari legati alla vita del condominio. Un punto che passa per l’obbligo di aprire un conto corrente bancario condominiale attraverso il quale dovranno passare tutti i flussi finanziari in entrata ed in uscita del condomino. Inoltre all’amministratore è fatto obbligo di mantenere conservare i registri dell’anagrafe condominiale, i verbali e la contabilità, nonché l’attivazione di un sito internet condominiale su cui pubblicare i dati contabili ed i verbali delle assemblee. L’amministratore dovrà infine provvedere alla redazione periodica dello stato patrimoniale del condominio e della relazione accompagnatoria: tutti i dati contabili devono essere conservati obbligatoriamente per 10 anni.

Per ulteriori approfondimenti:http://www.conticorrentiaconfronto.it