consiglio-comunaleRiceviamo e pubblichiamo:

In riferimento all’esito dell’udienza tenutasi di fronte ai giudici del TAR Sicilia sezione di Palermo, si allega alla presente, copia del dispositivo emesso al fine di operare un attenta, ed al tempo stesso obiettiva valutazione in merito, evitando interpretazioni e strumentalizzazioni di parte e certamente inappropriate.


 

Risulta essere estremamente chiaro che il TAR, prescindendo dalla valutazione del fumus boni iuris con tale ordinanza, non pronunciandosi in favore o contro ad alcuno abbia deciso di non decidere, non sussistendo a suo avviso il periculum in mora, rinviando di fatto il tutto nel merito e nel giudizio.

 

Confido per tanto in una valutazione attenta ed oggettiva da parte dei giudici di II grado (CGA) che saranno chiamati ad esprimersi in merito, al fine di poter, una volta per tutte, ripristinare la verità politico-giuridica.

 

Grazie per l’attenzione prestata

Cordialissimi saluti

Mimmo LICATA

 

 

 

 

N. 00275/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00730/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2014, proposto da:

 

Domenico Licata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

 

 

contro

– il Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Noto n. 12;

nei confronti di

– Ivan Trupia, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gaetano Armao e dall’avv. Giuseppa Savarino, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Noto n. 12;

– Agata Sacheli, Alessio Comparato, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Canicattì n.1 del 3 gennaio 2014 avente ad oggetto “procedimento di cui all’art. 11 bis L. R. 15/09/1997, n. 35 – a seguito di richiesta del 25.11.2013 – Mozione di sfiducia e di revoca del Presidente del Consiglio Comunale pro tempore – Prof. Domenico Licata “;

– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Canicattì n. 5 del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”;

– della Deliberazione n. 6 del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto “Elezione Vice Presidente vicario Consiglio Comunale” ;

– della Deliberazione n. 7 del 24 Gennaio 2014 avente ad oggetto “Elezioni 3° componente Ufficio di Presidenza Consiglio Comunale”;

– per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio Comunale dì Canicattì n. 3 del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto “lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”;

– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Ivan Trupia, con le relative deduzioni difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canicattì, con le relative deduzioni difensive;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che:

– a prescindere dalla valutazione del fumus boni iuris – con riguardo ad una deliberazione assunta sulla base di una motivata proposta di revoca – non sussiste l’allegato periculum in mora, tenuto conto altresì, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, dell’esigenza di continuità del funzionamento dell’organo consiliare dell’ente;

Ritenuto, pertanto, che:

– va respinta l’istanza cautelare proposta;

– le spese della presente fase cautelare possono, in atto, essere compensate tra le parti costituite; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei riguardi di quelle non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 

 

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