Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana , in merito al ricorso presentato contro la sfiducia all’ ex presidente del Consiglio comunale di Canicattì, Mimmo Licata, ritenuto che non sussistono elementi per discostarsi dall’assetto cautelare definito dal TAR, in sede giurisdizionale, ha respinto l’istanza cautelare ed ha compensato le spese di giudizio.
Alcune settimane fa il Tar ( Tribunale amministrativo regionale) aveva bocciato la richiesta di sospensiva avanzata dall’ex presidente del Civico consesso, Mimmo Licata.
La richiesta di sospensiva era stata avanzata dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia contro la mozione votata a maggioranza dal Consiglio comunale di Canicattì.
A resistere in giudizio il presidente Pro tempore, l’Avv Ivan Trupia, eletto dal Consiglio comunale di Canicattì con 20 voti favorevoli, che ha resisto in giudizio difeso dal Prof. Avv. Gaetano Armao e dall’Avv. Giusy Savarino.
Il ricorso presentato dai legali di Licata, si basava in particolare sul passaggio della legge che regolamenta questo settore è recita testualmente: il Presidente del Consiglio comunale può essere sfiduciato esplicitamente dopo avere commesso “gravi e reiterate violazioni o irregolarità”.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2014, proposto da:
Domenico Licata, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan 5;
contro
Comune di Canicatti’, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso Alessandro Finazzo in Palermo, via Noto N. 12;
nei confronti di
Ivan Trupia, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Armao, con domicilio eletto presso Gaetano Armao in Palermo, via Noto 12; Agata Irene Sacheli, Alessio Comparato;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 00275/2014, resa tra le parti, concernente delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la mozione di sfiducia e revoca del presidente consiglio comunale
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Canicatti’ e di Ivan Trupia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino, A. Finazzo e G. Armao;
Ritenuto che non sussistono elementi per discostarsi dall’assetto cautelare definito dal TAR
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
respinge l’istanza cautelare
Spese compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore
















