In questo articolo parleremo del potere ma anche dei doveri che l’Amministrazione Finanziaria assume
nell’espletare il proprio ruolo.
Parleremo come e quando il contribuente può avvalersi del diritto in Autotutela e/o quando può
richiedere la Sospensione Legale, vedremo anche la differenza tra le due procedure e quali delle due
Istanze possono essere presentate per tutelare i propri diritti.
Iniziamo con ordine
Chi riceve una cartella esattoriale, non può dire certo di dormire sogni tranquilli.
E’ ormai consolidato che l’Ente di Riscossione invia le Cartelle Esattoriali inserendo nel loro contesto
tutti i debiti scaturiti dai mancati pagamenti, i debiti trascritti sono comprensivi di more e interessi e in
relazione alla loro natura sono anche elencati gli Enti ai quali le somme sono destinate.
• Per le Imposte dirette l’Ente creditore è l’Agenzia delle Entrate
• Per i Tributi quali Ici, Imu, Tasi,Tari,Tosap l’Ente è il Comune locale
• Per contributi pensionistici è l’Istituto di Previdenza, l’Ente è Regione o Inps
• Per infrazioni al Codice della Strada, l’Ente è il Comando dei Vigili Urbani – Comune
Individuato l’Ente Creditore e letto nei dettagli le descrizioni degli addebiti è facile capire di cosa si
tratta. Il primo passo da fare, rimanendo sull’argomento riguardante le Istanze e tralasciando quelli che
possono essere i vizi della cartella stessa, è di controllare le pretese iscritte al ruolo, è buona abitudine
verificare sempre se in date precedenti sono state notifiche avvisi interruttivi di prescrizione e/o magari
la cartella è già stata pagata.
Un aspetto importante riguarda l’anno di imposizione del debito, e precisamente le date in cui sono
state notificate gli atti. Infatti, è possibile che si tratti di debiti già Prescritti.
Come sappiamo e già replicato più volte nei nostri articoli, ogni imposizione di pagamento ha per legge
dei termini differenti di prescrizioni, l’Ente è tenuto a rispettare tali tempi e non dovrebbe emettere
alcuna cartella per richiedere un pagamento di un credito già prescritto. Purtroppo l’esperienza ci porta
ad affermare che in capo al contribuente rimane sempre l’onere di difendersi per tutelare i propri diritti.
Detto quanto, vedremo adesso come il consumatore può tutelare i sui diritti trovandosi in mano una
cartella esattoriale i cui ruoli sono prescritti.
L’Autotutela, costituisce il potere /dovere da parte dell’Amministrazione di correggere e sgravare, e
così anche annullare, tutti i propri Atti che sono stati emessi ma che risultano illegittimi o infondati
Istanza in Autotutela
Con l’Istanza in Autotutela l’Amministrazione Finanziaria può correggere un proprio errore, i casi
frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l’illegittimità deriva da:
• errore sul presupposto dell’imposta
• errore del nominativo
• errore di conteggi e di calcoli
• errori di doppia imposizione
• pagamento già eseguito
• debiti prescritti o prodotta a seguito di decadenza
• errori materiale riguardanti il contribuente.
L’Istanza di Autotutela, in tanto, deve essere trasmessa all’ufficio competente creditore, deve contenere
un’esposizione sintetica dei fatti e deve contenere la documentazione idonea a comprovare l’illegittimità
dell’Atto. L’ufficio, esaminata la documentazione prodotta darà comunicazione a mezzo raccomandata
a.r. sia all’Ente Riscossione che al contribuente.
Attenzione però, l’Istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso in Commissione
Tributaria, pertanto, occorre prestare molta attenzione a non fare passare i termini di prescrizione che
sono 60 giorni dall’avvenuta notifica, nel caso, consigliamo di preparare il ricorso e tenersi pronti a
depositarlo.
L’annullamento dell’atto illegittimo, è chiaro che comporta automaticamente anche l’annullamento di
tutti gli atti successivi conseguenziali.
Ci possono essere casi in cui l’ufficio, il quale ricorrendo i requisiti per l’esercizio dell’autotutela, non
annulli l’Atto, in questi casi, ci si può rivolgere in via sostitutiva alla Competente Direzione
Regionale o alla Sede Compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende.
Istanza di Sospensione Legale
Con l’Istanza di Sospensione Legale o di Sgravio legge n.228/2012 modificata con il D.lgs n.
159/2015, il contribuente può presentare richiesta direttamente all’Ente di Riscossione. Gli eventi, i
quali riconoscono tale diritto sono:
• prescrizione o decadenza del credito, antecedente alla formazione del ruolo
• sospensione giudiziale a seguito pronunzia o amministrativa
• annullamento a seguito di sentenza
• pagamento avvenuto precedentemente
• sgravio emesso dall’Ente impositore
Vi è una notevole differenza con la precedente procedura dell’Autotutela, infatti l’Istanza di Sospensione
legale deve essere presentata direttamente all’Ente Riscossione Sicilia, il quale, assumendo il carico ha
il compito di inoltrare la documentazione ricevuta all’Ente Creditore, al quale spetta poi, il compito di
verificare gli atti prodotti e comunicare l’esito di sgravio, sospensione o annullamento. Tale
comunicazione dovrà essere sempre inviata sia all’Ente Riscossione incaricata a riscuotere che al
contribuente che ha proposto l’Istanza di Sospensione Legale.
L’aspetto più importante di questa procedura è stabilita dalla legge 228/2012 e rimasta ancora in vigore
con la più recente legge 159/2015, essa riguarda il Silenzio/Assenzio, in pratica, grazie a questa
legge, nel caso di mancata risposta entro 220 giorni dalla presentazione dell’Istanza, il contribuente
non dovrà più versare nulla, le somme per le quali è stata avanzata l’istanza sono annullate di diritto e
non possono più essere richieste.
Inoltre, la presentazione dell’Istanza di Sospensione legale produce degli effetti molto importanti a
favore dei contribuenti, si tratta della sospensione in automatico di tutte le misure cautelari in corso,
quali fermi amministrativi, ipoteche, atti esecutivi e pignoramenti.
Il Presidente
Agostino Curiale

















