Riceviamo e pubblichiamo:

La Sentenza del TAR n° 215/2019, depositata il 05/09/2019, ha annullato la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe e del piano economico e finanziario 2018 per la gestione del servizio integrato di igiene urbana.


La motivazione dei Magistrati Amministrativi si fonda sull’illegittimo inserimento nella tariffa 2018 di conguagli di costi sostenuti negli anni precedenti.

La problematica dei conguagli di costi, come riportato dalla stampa specializzata in un recentissimo articolo che di seguito si riporta, rappresenta la difficoltà principale che i Comuni debbono affrontare per dare copertura finanziaria al costo del servizio di igiene urbana: <<La fase immediata da affrontare riguarda il tema spinoso per eccellenza costituito dal conguaglio dei costi sugli anni precedenti, già fonte di decisioni negative da parte del Tar, sempre più spesso chiamato a pronunciarsi sulla correttezza delle voci di costo del Pef e la conseguente legittimazione dell’impianto tariffario approvato a copertura di quei costi (Tar Lecce 386/2017 e Corte dei Conti Toscana parere 73/2015)>>.  

Nello specifico il Comune ha inserito conguagli per costi e servizi sostenuti nell’anno 2017 e precedenti che in mancanza avrebbero generato contenziosi e disservizi con aggravio di costi a carico del Comune.

Con un quadro normativo impreciso e suscettibile di innumerevoli applicazioni, l’Amministrazione ritiene di aver operato con equilibrio e senso di responsabilità garantendo reale sostenibilità al servizio, onorando le obbligazioni assunte con i diversi soggetti imprenditoriali impegnati nel servizio integrato di igiene urbana, chiamando a contribuire coloro i quali usufruiscono del servizio senza scaricare sulla generalità dei contribuenti i conguagli connessi a un sistema regionale di gestione dei rifiuti inefficiente.

Dal 2014 l’Ente ha avviato un complesso processo di risanamento finanziario con il sostegno e la vigilanza della Magistratura contabile, realizzando ottimi risultati come la recente stabilizzazione dei lavoratori c.d. precari, nonché l’estinzione puntuale di tutte le obbligazioni contratte negli anni precedenti.

L’Amministrazione rispetta il giudicato non condividendone l’esito che, con scarsa analisi e approfondimento, si limita a recuperare un principio giurisprudenziale trascurando il contesto e il lacunoso quadro normativo di riferimento, con il rischio altresì di vanificare gli sforzi profusi per risanare l’ente, spingendo verso una ipotesi di dissesto. A tal fine, nei prossimi giorni l’Amministrazione si adopererà per provare ad affermare le ragioni della scelta operata a salvaguardia del bene comune.

Sarà cura dell’Amministrazione informare la comunità delle scelte politiche e operative che saranno assunte.