
La vicenda relativa alla deliberazione del Consiglio comunale di Naro n. 22 del 4 giugno 2026, riguardante l’approvazione della tabella delle tariffe ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. 267/2000 a seguito della dichiarazione di dissesto, approda all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
A sollevare il caso era stato il consigliere comunale Roberto Barberi, che con un esposto aveva segnalato presunti vizi della deliberazione, chiedendo chiarimenti e arrivando a richiedere la nomina di un Commissario ad acta per procedere all’annullamento dell’atto.
Una richiesta particolarmente netta, accompagnata dalla contestazione dell’operato dell’Amministrazione e del Consiglio comunale e dalla pretesa di un intervento sostitutivo da parte della Regione.
La risposta dell’Assessorato regionale, però, sul punto centrale della richiesta appare altrettanto chiara.
Gli uffici regionali precisano espressamente che l’attività sostitutiva regionale non può essere estesa all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
La Regione ricorda infatti che l’annullamento in autotutela non costituisce, in questo caso, un “atto obbligatorio per legge” la cui omissione possa giustificare l’intervento sostitutivo, ma rappresenta una facoltà rimessa all’Amministrazione, da esercitare valutando le ragioni di interesse pubblico e gli interessi pubblici e privati coinvolti.
In altre parole, nessun Commissario ad acta può essere nominato dalla Regione per imporre al Comune l’annullamento della deliberazione, come richiesto dal consigliere Barberi.
Ma la nota regionale va anche oltre, indicando chiaramente quale sia la sede nella quale contestare la legittimità dell’atto qualora si ritenga che questo sia viziato: il TAR Sicilia, mediante ricorso giurisdizionale, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Una risposta che ridimensiona, dunque, la portata della richiesta avanzata dal consigliere comunale.
È importante precisare, tuttavia, che la Regione non entra ancora nel merito della legittimità o illegittimità della deliberazione n. 22/2026: proprio per questo ha chiesto agli uffici comunali una relazione dettagliata sulle contestazioni sollevate.
Resta però un dato inequivocabile: la richiesta di ottenere dalla Regione la nomina di un Commissario ad acta per annullare la deliberazione non trova accoglimento, e l’Assessorato indica espressamente al consigliere gli strumenti previsti dall’ordinamento qualora intenda perseguire l’annullamento dell’atto.
Dopo richieste, contestazioni e la pretesa di un intervento sostitutivo regionale, è arrivato quindi un chiarimento istituzionale piuttosto netto: la Regione non può sostituirsi al Comune nell’esercizio dell’autotutela e, se si ritiene illegittima la deliberazione, la sede per chiederne l’annullamento è quella prevista dalla giustizia amministrativa. Sul piano politico, la vicenda non può che essere letta come una clamorosa gaffe istituzionale. Una circostanza che assume ancora maggiore rilievo alla luce del passato e del ruolo ricoperto dallo stesso consigliere Roberto Barberi presso la Regione Siciliana. Sorprende, infatti, che sia stato richiesto – con particolare fermezza – l’esercizio di un potere sostitutivo che proprio l’Assessorato regionale ha chiarito non essere previsto, in questa fattispecie, dall’ordinamento.
Pretendere dalla Regione la nomina di un Commissario ad acta per ottenere l’annullamento di una deliberazione comunale, quando la stessa Regione precisa di non poter esercitare un simile potere sostitutivo, rappresenta quantomeno un evidente errore di valutazione istituzionale. E, considerata l’esperienza maturata in passato dal consigliere Barberi proprio nell’ambito regionale, la vicenda assume inevitabilmente un peso politico ancora maggiore.
















