Riceviamo e pubblichiamo:

Considerazioni in merito alla riscossione della TARES.


Egr. Istituzioni del Comune di Favara,
alla data odierna è previsto da parte dei Cittadini/Consumatori il versamento della prima rata per la riscossione della Tares, in ossequio delle delibere consiliari nn. 62 del 19/06/2013 e la 67 del 04/07/2013.
CONSIDERATO
che le stesse hanno ad oggetto solo il versamento e non il regolamento dell’imposta in oggetto;
che le stesse, per quanto al punto precedente solo per interpretazione estensiva ai sensi del DL 35/2013, potevano avere efficacia se pubblicate presso l’Albo pretorio online dell’Ente almeno 30 giorni prima dell’inizio del procedimento per la riscossione;
che il Legislatore ha voluto sanzionare con l’inefficacia dei propri atti, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009, le Amministrazioni che non procedono alla pubblicazione presso il predetto Albo o a darne pubblicità mediante gli strumenti indicati al comma 2;
che il Comune di Favara non ha mai proceduto ad adeguare la propria imposta per lo smaltimento dei rifiuti secondo i dettami tariffari previsti della normativa al fine di coprire tutto il costo del procedimento, rendendo oggi inapplicabili le disposizioni sulle sanzioni relative al mancato versamento della TARES;
che per quanto al punto precedente risultano, ancora, di difficile applicazione le linee guida sulla TARES diramate dal Ministero delle Finanze.

Per quanto considerato la riscossione operata dal Comune di Favara risulta illegittima ai fini TARES, ed i versamenti operati dai Cittadini/Consumatori del Comune di Favara sono da considerasi solo dei VERSAMENTI VOLONTARI, che dovranno essere restituiti o potranno essere computati per la TARES 2013, a nostro parere solo quando verrà approvato e pubblicato il relativo Regolamento Comunale, evento che potrà avvenire entro e non oltre il 31/10/2013, al fine di garantire la corretta riscossione dell’imposta in oggetto per il mese di Dicembre c. a..
ADICONSUM
sede di Favara (AG)