soldi2Ci avviciniamo alla fine dell’anno e per noi Consulenti del Lavoro, come sempre, si prospetta un Dicembre “caldo” se non climaticamente, almeno per scadenze, adempimenti fiscali e contributivi. Infatti a fine anno tra i tanti servizi resi gratuitamente allo Stato, viene effettuato il conguaglio fiscale sulle retribuzioni erogate ai dipendenti. Quest’anno oltre a verificare l’imposta dovuta o da restituire si dovrà considerare anche la spettanza o meno del fatidico e tanto pubblicizzato bonus irpef previsto dall’Art. 1 del D.L. 24/04/2014 n°66 entrato in vigore il 24/04/ 2014.
C’è il rischio reale che molti lavoratori che hanno beneficiato nel corso del 2014 del bonus, a fine anno debbano restituirlo tutto o in parte, in quanto non hanno maturato i requisiti necessari per averne diritto. Di contro si può verificare la situazione di chi durante l’anno non ha percepito il bonus, poiché si pensava non averne diritto ed a fine anno, considerati i redditi e le imposte, ci si rende conto che aveva pienamente diritto allo stesso.
Quindi da un lato ci sarà chi rimarrà deluso e chi si troverà un bel gruzzoletto non aspettato nella busta di Dicembre 2014. Vediamo sinteticamente quali sono le condizioni per poter godere del bonus:
– Contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, al ricorrere di determinate situazioni.
–  Beneficiari di prestazioni al sostegno del reddito (cig, mobilità, Aspi).
– Soggetti non residenti (a condizione che i redditi siano imponibili in Italia).
– Possesso di un’irpef lorda superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente (quindi dalla tassazione dovrà scaturire un imposta a debito escludendo le sole detrazioni per lavoro dipendente. Non è rilevante la circostanza che l’irpef sia azzerata da altre detrazioni familiari o da oneri detraibili).
– Possesso di un reddito complessivo non superiore ad Euro  26.000, 00.
L’ammontare del bonus varia in base al reddito complessivo degli interessati ed infatti sino ad Euro 24.000, 00 il bonus spetta per l’intero ammontare. Per i soggetti con reddito da Euro 24.000, 00 e sino ad Euro 26.000, 00 il bonus spettante si riduce progressivamente sino ad azzerarsi.
Per i rapporti iniziati o cessati durante il 2014 il bonus deve essere riproporzionato facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente o assimilato.
Nessuna rimodulazione deve essere applicata invece ai rapporti a tempo parziale (part-time) e quindi, se presenti i requisiti di reddito, il bonus deve essere concesso interamente senza decurtazioni di sorta.
Nessuna richiesta deve essere fatta al sostituto d’imposta che ha l’obbligo di riconoscere il bonus (tenendo conto dei requisiti) in via automatica.
I lavoratori che nel corso dell’anno 2014 hanno intrattenuto uno o più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi, per non essere costretti a restituire parte o tutto il bonus, dovrebbero comunicare al nuovo datore di lavoro i redditi dei rapporti precedenti al fine di cumulare i redditi ed applicare correttamente il bonus.
Particolare attenzione è dovuta anche da parte di quei lavoratori che contestualmente intrattengono due rapporti di lavoro, poiché entrambi i datori di lavoro potrebbero riconoscere autonomamente il bonus, generando così un aiuto superiore a quello a cui si avrebbe diritto.
Come premesso, diverse sono le situazioni che si possono verificare e che possono determinare sia la restituzione integrale o parziale del bonus o al contrario il pieno riconoscimento in sede di conguaglio fiscale anche se durante i vari mesi nulla è stato erogato a titolo di bonus.
Nel primo caso si pensi a quei lavoratori part-time che pur ricevendo il bonus mensilmente già a partire dal mese di Luglio, si troveranno a fine periodo (31/12/2014) o senza aver superato il limite minimo di Euro 8.145, 32 o anche se superato l’applicazione delle detrazioni non determina versamento di imposta irpef e quindi non si ha diritto al bonus; ebbene questi soggetti si troveranno nella busta di Dicembre 2014  a dover restituire l’intero ammontare del bonus.
Caso diverso, invece, sono quei soggetti che in via precauzionale (in quanto si trovavano al limite minimo o al limite massimo, che determinano la spettanza o meno, hanno chiesto al datore di lavoro di non erogare il bonus, per poi a Dicembre avendo contezza di quanto effettivamente percepito, recuperare il dovuto in unica soluzione.

Giuseppe Petrotto
Consulente del Lavoro