Oggetto: NOMINA DI ESPERTO ALLA CULTURA DEL DR. PIETRO CARMINA AI SENSI
DELL’ART. 14 DELLA L.R. 28/08/92 N. 7, MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART.
41 DELLA L.R. 01/09/93 N. 26
Il Sindaco
Premesso che l’art. 14 della L.R. 28/08/92 n. 7, modificato ed integrato
dall’art. 41 della L.R. 01/09/93 n. 26, stabilisce che il Sindaco per
l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può
conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all’amministrazione;
Visto il vigente contesto ordinamentale ed istituzionale per quanto riguarda il
conferimento di incarichi ad esperti estranei all’amministrazione ai sensi
dell’art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992;
Ritenuto di avvalersi di un Esperto in materia di Cultura, al fine di
promuovere da parte dell’Amministrazione Comunale:
-la conoscenza del Diritto e del procedimento Amministrativo applicato
all’attività del Comune, nonché dei valori della Costituzione Italiana, della
legalità e dell’etica cristiana;
-la formazione educativa nelle scuole;
-la promozione di conferenze, dibattiti su temi di particolare rilevanza
sociale.
-L’Associazionismo, mediante l’istituzione dell’Albo delle Associazioni di
volontariato;
l’incentivazione delle attività delle associazioni esistenti; lavalorizzazione
dello spirito del volontariato come promozione di una cultura di servizio
spontaneo e gratuito per il bene della collettività.
Considerato che tale esigenza diventa più pressante:
-alla luce del principio sulla trasparenza degli atti amministrativi, che
impone un’adeguata conoscenza civica della normativa e della prassi burocratica
a base dei procedimenti amministrativi; -per la conoscenza e l’apprezzamento
dei valori fondamentali e storici della Costituzione Italiana, madre di tutte
le leggi e fondamento della nostra libertà democratica;
-per la valorizzazione del principio della legalità, sempre attuale e auspicato
per la sana convivenza civile;
-per l’affermazione ed il consolidamento delle radici cristiane, fonte di
umanità e di vita e patrimonio insostituibile a base di ogni rapporto umano e
sociale;
-per sviluppare nell’ambito scolastico lo stimolo all’apprendimento e alla
formazione personale per le scelte professionali che saranno successivamente
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intraprese;
-per conferire dignità di conoscenza e di esame alle tematiche di particolare
interesse sociale al fine di individuarne le cause e suggerirne soluzioni
adeguate agli organi istituzionalmente competenti;
-per rafforzare lo spirito delle azioni da parte delle Associazioni di
volontariato per un’offerta di collaborazione sociale e istituzionale più
spontanea e liberale;
Ritenuto di indirizzare la scelta sul Dott. Pietro Carmina nato e residente a
Ravanusa, dotato di Laurea in Giurisprudenza, attualmente in quiescenza
dall’1.5.2018, che ha già operato in qualità di V. Segretario Generale del
Comune di Ravanusa dal 28.4.1980 al 28.12.1998 e al Comune di Licata dal
29.12.1999 al 30.4.2018 in qualità di Dirigente, svolgendo all’occorrenza
funzioni di V. Segretario Generale, impegnato da tempo, fra l’altro,
comeresponsabile in un gruppo carismatico ecclesiale, diffusamente noto;
Rilevato che tale incarico non costituisce rapporto di lavoro;
Che l’art. 14 comma 5 della L.R. 7/92 prevede di corrispondere un compenso
mensile pari a quello globale previsto per i dirigenti, ossia pari a € 5.347,36
mensili, di cui € 3.331,61, quale retribuzione tabellare ed € 2.015,75, quale
indennità di posizione;
Che con dichiarazione allegata agli atti, il Dott. Pietro Carmina ha dichiarato
che presterà la propria opera a titolo assolutamente gratuito, per spirito di
solidarietà e di spontanea liberalità, quindi per motivazioni ideali legate
all’appartenenza alla comunità locale e alla fede cristiana, unitamente al
forte desiderio di contribuire alla valorizzazione del tessuto socio-culturale
della collettività amministrata;
Considerato che la prestazione da rendere da parte del Dott. Pietro Carmina non
va ascritta all’ambito del rapporto di lavoro subordinato , e che trattasi
piuttosto di lavoro autonomo di pubblico impiego reso gratuitamente per spirito
di liberalità;
Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 e
s.m.i., il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di
sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all’amministrazione e che rientrano in tale ambito le attività di promozione e
valorizzazione della cultura e delle Associazioni, della conoscenza del Diritto
e della Costituzione Italiana e della educazione scolastica quale tessuto
formativo indispensabile per la formazione delle nuove generazioni;
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la
Regione Siciliana n. 33 del 05.03.2014, che ha stabilito fra l’altro che il
conferimento dell’incarico di Esperto debba intendersi intuitu personae,
concetto ribadito con la circolare del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 20014 in cui è precisato che “le
amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa,
avendo verificato la diponibilità degli interessati, e non su domanda degli
interessati stessi”
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la
Regione Siciliana nella Camera di Consiglio dell’Adunanza Generale del
29.07.2014, n. 103 del 08.08.2014, che, su specifico quesito formulato da
un’amministrazione, ha stabilito che non sussiste alcun divieto per i Sindaci
dei Comuni siciliani di rinnovare o prorogare gli incarichi a tempo determinato
conferiti ad esperti estranei all’amministrazione di cui all’art. 14 L.R.
7/1992, tenuto conto che un orientamento interpretativo diverso verrebbe a
confliggere con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in
materia di ordinamento degli enti locali;
Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012,
che prevede la possibilità del conferimento di incarichi, cariche e
collaborazioni da parte delle pubbliche amministrazioni a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, altrimenti vietati,
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esclusivamente a titolo gratuito;
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 20014, opportunamente integrata dalla circolare n. 4
del 10.11.2015 dello stesso Ministro in cui è precisato, fra l’altro, che “il
limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto
agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o
consulenza detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità e che
gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il
precitato limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono
essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità;
Osservata la natura fiduciaria dell’incarico di che trattasi che intende essere
soprattutto di collaborazione a titolo gratuito e di gratuita docenza formativa
e propositiva;
Considerato che il Dott. Pietro Carmina per come si evince dal curriculum
presentato, risulta essere in possesso dei requisiti e dell’esperienza
professionale necessari per lo svolgimento delle suddette attività e che lo
stesso risulta collocato in pensione a decorrere dall’1.5.2018;
Attestato che:
è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
e s.m.i. da parte del Dott. Pietro Carmina, nella quale sono contenute le
dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi in relazione all’incarico da ricoprire, ex art. 15,
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché all’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
essendo quest’ultima dichiarazione condizione per l’acquisizione dell’efficacia
dell’incarico;
Visto il disciplinare allegato al presente atto;
Vista la delibera di G C. n. 52/2018 recante l’approvazione dello schema di
bilancio previsionale triennio 2018/2020, in corso di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione del presente provvedimento;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
VISTI:
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
La L.R. N. 7/92;
Il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL.;
Il D. L.vo 165/2001 e successive modifiche;
Lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale degli Uffici e
Servizi;
La normativa e le circolari su richiamate;
DETERMINA
1. Affidare al Dott. Pietro Carmina nato a Ravanusa il 9.4.1953 ed
ivi residente in Via Belice, 2, ai sensi e per gli effetti
dell’art.14 della L.R. 28/08/92 n. 7, nonché dell’art. 5 comma 9
del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Legge n. 124/2015 l’incarico di Esperto in materia di Cultura con
le specificazioni e le motivazioni meglio espresse in premessa;
2. Dare atto, come da dichiarazione contenuta nel disciplinare
allegato, che il Dott. Pietro Carmina presterà la propria opera a
titolo assolutamente gratuito, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del
DL 95/2012 e della circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione che prevedono la
possibilità del conferimento di incarichi, cariche e
collaborazioni da parte delle pubbliche amministrazioni a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza, altrimenti vietati, esclusivamente a titolo gratuito,
e cioè per spirito di solidarietà e di spontanea liberalità,
quindi per motivazioni ideali legate all’appartenenza alla
comunità locale e alla fede cristiana, unitamente al forte
desiderio di contribuire alla valorizzazione del tessuto socioculturale
della collettività amministrata;
3. l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo
disciplinare e conseguente pubblicazione sul sito dell’Ente e
avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente
determinazione, salvo rinnovo;
4. l’incarico in parola riguarda atti che non possono essere
espletati dalle strutture burocratiche o dagli amministratori
dell’ente;
5. il Sindaco può, in qualunque momento, procedere alla revoca
motivata dell’incarico, come anche l’incaricato può, in qualunque
momento, rinunciare al presente incarico, senza avere nulla a
pretendere dal Comune;
6. l’Esperto nominato dovrà attenersi nell’espletamento
dell’incarico, sebbene a titolo gratuito, a quanto disposto nel
disciplinare allegato al presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
7. all’Esperto nominato sarà consentito l’accesso agli uffici e agli
atti connessi all’incarico mediante visione ed estrazione di
copia, l’uso delle strumentazioni tecniche ed informatiche e
sarà dovuta la collaborazione del personale degli uffici;
8. Stabilire che l’Ufficio di Riferimento sarà quello della
Biblioteca Comunale ove l’attuale responsabile è la dott.ssa
Russo Lina;
9. l’Esperto non ha l’obbligo della presenza e dovrà attenersi
nell’espletamento dell’incarico, sebbene a titolo gratuito, a
quanto disposto nell’ambito del Codice di Comportamento vigente;
10.il Sindaco, che verifica l’effettivo esercizio delle funzioni,
annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata
relazione sull’attività dell’Esperto;
11.il suddetto incarico a titolo gratuito sarà comunicato
all’Anagrafe delle prestazioni sull’applicativo “Perla PA” del
Dipartimento della Funzione pubblica a cura del referente del
relativo servizio, e sarà pubblicato sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” e trasmesso alla Corte dei Conti;
12.Comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio
comunale per la conoscenza del Consiglio, ai componenti della
Giunta Municipale, alla dott.ssa Lina Russo, al Collegio dei
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dellart.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Revisori dei Conti, ai responsabili di P.O. del Comune di
Ravanusa;
13.Ribadire infine che nessun compenso discenderà a carico del
bilancio comunale dall’adozione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale,
Il Sindaco
D’Angelo

















