filaIl 3 Novembre una modifica al codice della strada avrà ripercussioni anche sul rapporto di lavoro, infatti da quella data gli atti da cui deriva una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, devono essere dichiarati entro trenta giorni al Dipartimento dei Trasporti, al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione.
Particolare attenzione deve essere prestata dai datori di lavoro che concedono autovetture al personale dipendente.
I casi di beni concessi in uso al personale sono 3:
– bene concesso in uso prettamente aziendale
– bene concesso in uso promiscuo
– bene concesso in uso personale
Nel primo caso non si configura un obbligo di registrazione, infatti il mezzo viene utilizzato dal dipendente per uso aziendale e viene riconsegnato a fine lavoro e potrà essere consegnato dall’azienda ad altri lavoratori.
Nel secondo caso (uso promiscuo) sembrano doversi i fringe benefit
Nel terzo caso (uso esclusivamente personale) si configura l’obbligo dell’annotazione sulla carta di circolazione il reale utilizzatore del bene.
Una particolare attenzione deve essere posta per i beni in uso ai soci, perché anche se la circolare usa la dizione “propri dipendenti” , poiché l’art.94 comma 4-bis del cds parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene, il socio pur facente parte della compagine sociale è pur sempre un soggetto terzo alla stessa, quindi soggetto ad annotazione sulla carta di circolazione.
Chi non osserverà tali disposizioni incorrerà nella sanzione amministrativa di Euro 705 a 3526 ed al ritiro immediato della carta di circolazione.

Petrotto Giuseppe
Consulente del Lavoro