CryoSat2-satellite-lancio-ghiacci-ambiente-esaCon la circolare n°2 del 07/11/2016 il “neonato” Ispettorato nazionale del lavoro si è espresso
sull’utilizzo di impianti GPS, installati su vetture aziendali, precisando che detti strumenti
possono essere montati solo dietro autorizzazione da parte dell’ispettorato nazionale del
lavoro. Infatti tali sistemi di localizzazione non possono essere considerati come utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (e come tali esclusi dalle procedure previste
dall’art. 4 della L.300/1970 come novellato dall’art. 23 del Dlgs 14 settembre 2015 n°151).
L’Ispettorato chiarisce che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a
considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che
costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere alla prestazione lavorativa.
E’ chiaro a tutti che in questo caso lo strumento di lavoro è l’autovettura e non il GPS. Di
conseguenza tale elemento è un “aggiunta” allo strumento di lavoro e come tale l’installazione
deve essere autorizzata dall’Ispettorato e giustificata dall’azienda da esigenze specifiche.
Quindi anche l’installazione di sistemi di localizzazione ai fini assicurativi o di sicurezza su
autovetture aziendali devono essere autorizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Infine la circolare evidenzia che esistono lavori particolari per i quali l’installazione dei
sistemi di localizzazione non prevede l’autorizzazione poiché tali apparecchi sono obbligatori e
diventano veri e propri strumenti di lavoro, in quanto se non ci fossero non sarebbe possibile
effettuare la prestazione lavorativa (es. uso dei sistemi di gps per il trasporto di portavalori
superiore a euro 1.500.000, 00, ecc…).
Delle pesanti sanzioni, anche di natura penale, previste ne abbiamo già ampiamente parlato in
un articolo precedente.
Giuseppe Petrotto
Consulente del Lavoro