Entro il 31/12/2012 tutti i datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori hanno l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi.

Infatti dal 01/01/2013 questi datori di lavoro non potranno più ricorrere all’ autocertificazione.


La platea dei soggetti interessati a tale adempimento è vastissima, poichè con i termini “impresa” e “lavoratore” la normativa intende qualsiasi attività,

indipendentemente dalla sussistenza o meno dello scopo di lucro, che intrattengono rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato.

Di conseguenza entro il 31/12/2012 sono tenuti alla redazione del documento oltre alle aziende, anche le onlus, gli enti sacri, i sindacati, ecc…. , che a prescindere dalla tipologia contrattuale, intrattengono rapporti con chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Quindi non solo lavoratori subordinati ma anche associati in partecipazione d’opera, telelavoro, lavoratori di cooperative, lavoratori a progetto, co.co.co, apprendisti, tirocinanti, volontari, prestatori di lavoro occasionale, allievi di istituti di istruzione, partecipanti a corsi di formazione professionale, soci lavoratori di snc, sas, srl, ecc…

La redazione del documento dovrà essere effettuata dal datore di lavoro su supporto cartaceo o informatico, conforme ai requisiti previsti e con data certa.

I datori di lavoro domestico sono esclusi da tale obbligo.

La mancata redazione del documento è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 2500, 00 a 6400, 00; per le attività a maggior rischio si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi.

Giuseppe Petrotto

Consulente del Lavoro